Sentenza n. 8364/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sull’istanza di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno relativa a un nulla osta al lavoro rilasciato nell’ambito della procedura flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza presentata il 19 agosto 2025, volta a ottenere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi e in relazione al nulla osta rilasciato il 7 marzo 2025. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato di avere concluso il procedimento mediante il rilascio del Modello 209. Il TAR ha quindi rilevato la sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione, nelle more del giudizio, ha concluso il procedimento richiesto dal ricorrente con il rilascio del Modello 209. Prima della decisione, il collegio ha dato alle parti avviso della possibile causa di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione anche della natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso
Il giudice deve sottoporre alle parti la possibile rilevanza d’ufficio di una questione idonea a definire il giudizio, consentendo il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione conclude il procedimento e adotta l’atto o compie l’attività richiesti dal ricorrente.
- Quando il procedimento amministrativo oggetto dell’azione avverso il silenzio viene definito durante il giudizio, il giudice può dichiarare l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, senza procedere all’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
- Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per una causa sopravvenuta, il giudice deve assicurare il contraddittorio processuale mediante l’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.
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