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Sentenza

Sentenza n. 8364/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202602400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sull’istanza di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno relativa a un nulla osta al lavoro rilasciato nell’ambito della procedura flussi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza presentata il 19 agosto 2025, volta a ottenere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi e in relazione al nulla osta rilasciato il 7 marzo 2025. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato di avere concluso il procedimento mediante il rilascio del Modello 209. Il TAR ha quindi rilevato la sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione, nelle more del giudizio, ha concluso il procedimento richiesto dal ricorrente con il rilascio del Modello 209. Prima della decisione, il collegio ha dato alle parti avviso della possibile causa di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione anche della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso

    Il giudice deve sottoporre alle parti la possibile rilevanza d’ufficio di una questione idonea a definire il giudizio, consentendo il contraddittorio prima della decisione.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione conclude il procedimento e adotta l’atto o compie l’attività richiesti dal ricorrente.
  • Quando il procedimento amministrativo oggetto dell’azione avverso il silenzio viene definito durante il giudizio, il giudice può dichiarare l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, senza procedere all’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
  • Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per una causa sopravvenuta, il giudice deve assicurare il contraddittorio processuale mediante l’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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