Sentenza n. 806/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del rigetto, rectius rifiuto di pronuncia, in data 4.11.2021 dell'istanza di riesame presentata in data 5.8.2021 avverso il rigetto del ricorso amministrativo presentato in data dalla Canobbio Textile Engineering s.r.l. contro i provvedimenti di rigetto delle domande di ammissione alla Cassa Integrazione ordinaria, - del provvedimento del 15.7.2021 del Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti con cui l'INPS rigettava il ricorso amministrativo contro i provvedimenti di rigetto delle domande di ammissione alla CIGO del 11.1.2021, - dei provvedimenti in data 31.3.2021 a firma del Direttore INPS Sede di Alessandria, con cui sono state rigettate le domande di CIGO presentate dall'esponente in data 11.1.2021; - nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi; nonché per l'accertamento del diritto della Società ricorrente al riconoscimento della concessione delle integrazioni salariali richieste (di cui più specificatamente infra) con conseguente condanna dell'INPS all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi INPS delle domande di CIGO, rigetto del ricorso amministrativo e dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, dopo avere fruito dell'integrazione salariale prevista dalla normativa emergenziale Covid fino al 27 dicembre 2020, aveva chiesto la CIGO per il periodo 28 dicembre 2020-2 gennaio 2021. L'INPS aveva respinto le domande ritenendo non dimostrato l'adempimento della procedura di informazione sindacale. La società aveva prodotto la comunicazione inviata a due organizzazioni sindacali e aveva successivamente presentato una comunicazione anche alla UIL. Il ricorso amministrativo contro il diniego era stato respinto dall'INPS, che aveva rilevato sia la mancata allegazione delle comunicazioni alla domanda originaria, sia l'omessa comunicazione a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La società aveva quindi presentato una seconda istanza di riesame, dichiarata inammissibile perché proposta dopo la decisione sul ricorso amministrativo e perché l'unica tutela residua sarebbe stata il ricorso giurisdizionale. Con il ricorso giurisdizionale la società ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità del rifiuto di riesame, sostenendo che l'istanza era stata presentata entro il termine per ricorrere in giudizio, nonché la violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento e degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. Ha inoltre lamentato la contraddittorietà della condotta dell'INPS, che dapprima avrebbe prospettato la trasmissione dell'istanza all'ufficio competente e poi ne avrebbe negato l'esame. Con il secondo motivo ha contestato nel merito i dinieghi, deducendo la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 11 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442, dell'art. 296 TFUE e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che la normativa richiederebbe l'effettiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, non una specifica modalità di allegazione alla domanda, e che l'omessa comunicazione a sigle prive di iscritti nell'azienda non potrebbe penalizzarla.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'INPS e non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità dei dinieghi di CIGO. Ha rilevato che la società aveva già presentato una prima istanza di riesame, un ricorso amministrativo e una seconda istanza di riesame, alla quale l'amministrazione aveva comunque risposto con un provvedimento espresso di inammissibilità del 9 agosto 2021, indicando chiaramente il ricorso giurisdizionale quale unica tutela residua. Anche assumendo come dies a quo il provvedimento di diniego del riesame, anziché il rigetto del ricorso amministrativo del 15 luglio 2021, il ricorso notificato il 23 dicembre 2021 risultava tardivo, anche considerando la sospensione feriale dei termini. Una comunicazione informale via e-mail sull'eventuale trasmissione della pratica all'ufficio competente non poteva incidere sulla decadenza, poiché il provvedimento espresso aveva chiaramente dichiarato inammissibile l'istanza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tenore della comunicazione allegata al diniego di riesame e della natura formale delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento agli obblighi di motivazione e ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa; la sentenza non esamina nel merito la relativa censura per intervenuta decadenza.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa; la sentenza ritiene comunque che la società abbia avuto ampi e idonei spazi di tutela, avendo esperito più rimedi amministrativi e potendo proporre il ricorso giurisdizionale.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; la censura non è esaminata nel merito.
art. 113 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione; la sentenza dichiara il ricorso tardivo.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi; la questione non viene esaminata per la tardività del ricorso.
art. 11 D.M. 15 aprile 2016, n. 95442
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina della procedura di concessione della CIGO e agli adempimenti di informazione sindacale; il TAR non decide il merito della censura.
art. 296 TFUE
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti; la sentenza non affronta la questione sostanziale.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto a una buona amministrazione; la censura non è esaminata per intervenuta decadenza.
Massime di principio
- La proposizione di reiterate istanze di riesame non riapre indefinitamente il termine per proporre ricorso giurisdizionale quando l'amministrazione abbia già definito il procedimento e abbia indicato espressamente il ricorso giurisdizionale quale unica tutela residua.
- Quando l'amministrazione risponde espressamente a una seconda istanza di riesame dichiarandola inammissibile, il termine per il ricorso giurisdizionale non può essere differito sulla base di comunicazioni informali o interlocutorie circa una possibile ulteriore valutazione amministrativa.
- La decadenza dall'impugnazione opera anche quando il ricorrente abbia avuto accesso a diversi rimedi amministrativi e abbia quindi beneficiato di effettivi spazi di interlocuzione e tutela prima della proposizione del ricorso giurisdizionale.
- Ai fini della verifica della tempestività del ricorso, il termine può essere comunque considerato decorso anche assumendo come atto lesivo più favorevole al ricorrente il successivo diniego di riesame, se il ricorso risulta tardivo rispetto a tale atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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