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Sentenza

Sentenza n. 955/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 309/2025, depositata e resa pubblica il 27.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1439/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.11.2002.

Giustizia amministrativa202502411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata al Ministero, deducendo l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva attribuito la carta elettronica del docente né accreditato l'importo di € 1.500,00. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, nonché la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte per il ritardo nell'esecuzione. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha contestato l'idoneità del titolo esecutivo né provato l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto a ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell'obbligo di previa notificazione del titolo all'amministrazione previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, rilevando che l'amministrazione non aveva provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi, né l'avvenuto pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di adempiere entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Ha contestualmente nominato, per il caso di persistente inadempimento, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori novanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo imputabile il ritardo al sopravvenuto e ingente contenzioso sulla questione, tale da incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Il commissario ad acta è stato ritenuto privo di diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la domanda è stata respinta nel caso concreto per le specifiche ragioni organizzative riconosciute in capo al Ministero.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per verificare il rispetto del termine di deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza trattati in camera di consiglio.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Impone, ai fini dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice; l'adempimento è stato ritenuto documentato.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che vi ha interesse; il Ministero, non avendo provato l'avvenuto pagamento, è rimasto obbligato all'esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato nel titolo esecutivo quale disposizione relativa agli interessi o alla rivalutazione dovuti sull'importo riconosciuto al docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell'amministrazione è stata applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia notificato all'amministrazione debitrice e siano rispettati i termini processuali applicabili.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l'amministrazione deve provare l'eventuale pagamento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo la scadenza del termine senza necessità di un ulteriore provvedimento.
  • La condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando il ritardo sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idonee a incidere sulle capacità operative dell'amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con conseguente esclusione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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