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Ordinanza

Ordinanza n. 968/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. IX, n. 5029/2025 del 3.7.2025 resa nel giudizio R.G. n.298/2025 per la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia ex art. 114, co. 4, lett. c) c.p.a., o comunque per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della Deliberazione della Asl Napoli 2 Nord n. 1703 del 18.09.2025, mai comunicata, avente ad oggetto “Acquisto mediante RDO aperta su piattaforma MePA di Consip di n. 3 Tomografi a Coerenza Ottica (OCT) da destinare agli Ambulatori di Oculistica del DS 35 di Pozzuoli, DS 36 di Ischia e DS 46 di Acerra - CIG B2B4773E9F - Presa d'atto sentenza TAR Campania e determinazioni consequenziali”; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi gli atti di indizione della nuova gara, ove medio tempore adottati.

Giustizia amministrativa202505224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dell’ASL Napoli 2 Nord che, dichiarando di dare esecuzione a una precedente sentenza, ha annullato l’aggiudicazione, revocato la RDO MePA e disposto la programmazione di una nuova procedura di gara

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa aggiudicataria ha promosso un giudizio formalmente introdotto anche per l’ottemperanza della sentenza del TAR Campania n. 5029/2025 e per la declaratoria di nullità o inefficacia, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., della deliberazione aziendale n. 1703/2025, chiedendone comunque l’annullamento previa adozione di misure cautelari. La deliberazione impugnata, adottata dall’ASL in asserita esecuzione della precedente pronuncia, ha annullato la precedente deliberazione di acquisto e la relativa aggiudicazione in favore dell’impresa ricorrente, revocato la RDO MePA e previsto una nuova procedura di gara, rimodulata in relazione alle esigenze aziendali e alle strutture PNRR. Nel corso dell’udienza camerale la ricorrente ha rinunciato all’azione di ottemperanza, insistendo per l’annullamento della deliberazione impugnata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la domanda diretta a ottenere l’annullamento della deliberazione impugnata non potesse essere trattata con il rito camerale dell’ottemperanza, dovendo essere esaminata con il rito ordinario previsto dagli artt. 40 ss. c.p.a. Il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti in udienza, ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. e ha fissato l’udienza pubblica del 14 aprile 2026 per la trattazione del merito. L’ordinanza non decide sulla legittimità della deliberazione, sulle domande cautelari o sulle altre domande di parte, lasciando impregiudicata ogni decisione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della domanda di declaratoria di nullità e/o inefficacia degli atti adottati in asserita violazione o elusione del giudicato.

  • artt. 40 ss. c.p.a.

    Il rito ordinario è ritenuto applicabile alla domanda di annullamento del provvedimento amministrativo, distinta dalla domanda di ottemperanza.

  • art. 32 c.p.a.

    È individuato quale fondamento processuale del mutamento del rito disposto dal giudice.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo adottato in asserita esecuzione di una sentenza non può essere trattata con il rito camerale dell’ottemperanza quando richiede un autonomo giudizio sulla legittimità dell’atto; essa deve essere esaminata con il rito ordinario.
  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente rinuncia all’azione di ottemperanza ma insiste per l’annullamento dell’atto amministrativo, il giudice deve adeguare il rito alla domanda effettivamente coltivata, disponendo il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
  • Il mutamento del rito non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza delle domande, né sulla legittimità dell’atto impugnato, che devono essere esaminate nella successiva trattazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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