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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35620/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che li aveva ritenuti colpevoli di bancarotta fraudolenta per distrazione (beni strumentali, in particolare automezzi, e altri beni) e di bancarotta fraudolenta documentale (distruzione della documentazione contabile). Le doglianze principali sono: (1) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione della disponibilità dei beni contestati, avendo la Corte ritenuto attendibili scritture contabili che invece risultano incongruenti e non confermate dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); (2) travisamento della prova per invenzione, per valutazioni probatorie non fondate su elementi emersi in dibattimento; (3) errata applicazione della legge penale e mancata valutazione della legittimità della fuoriuscita dei beni dal patrimonio societario (atti di liberalità, valore economico dei beni); (4) carenza motivazionale circa il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale e mancata trattazione della responsabilità in concorso ex art. 110 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha rilevato che la Corte territoriale non ha valutato correttamente l'attendibilità intrinseca delle scritture contabili rispetto al dato desumibile dal P.R.A., non ha chiarito la disponibilità effettiva degli automezzi e degli altri beni (e l'eventuale variazione temporale tra i dati contabili del 2014 e il fallimento del 2017), e non ha adeguatamente motivato circa il dolo specifico relativo alla bancarotta documentale né sulla responsabilità in concorso. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1 L.F.

    art. 216, comma 1, n. 1 L.F.

    La Corte richiama la norma in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione: è necessario accertare la previa disponibilità da parte del fallito dei beni distratti; il giudice deve motivare la valutazione delle scritture contabili quando la loro attendibilità non sia dimostrabile oggettivamente

  • art. 216, comma 1, n. 2 L.F. e art. 223, comma 1 L.F.

    art. 216, comma 1, n. 2 L.F.; art. 223, comma 1 L.F.

    Riferite alla bancarotta fraudolenta documentale e alle relative sanzioni: la corte ha ritenuto che mancasse adeguata motivazione circa il dolo specifico e la responsabilità concorrente dei soci

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili fanno prova nei confronti dell'imprenditore, ma la loro attendibilità deve essere valutata intrinsecamente; quando vi sono elementi oggettivi contrastanti (es. registri pubblici) il giudice deve motivare la preferenza accordata alle scritture

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha rilevato che i giudici di merito non hanno esaminato la responsabilità concorrente dei due soci imputati quanto al reato documentale

  • art. 611 c.p.p. (richiamato in relazione al d.lgs. 10.10.2022 n. 150)

    art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)

    Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso dopo la modifica normativa: la causa è stata ricevuta e trattata con intervento delle parti secondo le nuove disposizioni

Massime di principio

  • La disponibilità dei beni contestati deve essere accertata in modo specifico: il giudice non può basarsi meccanicamente su scritture contabili senza valutare la loro attendibilità intrinseca e confrontarle con dati oggettivi (es. registri pubblici come il P.R.A.).
  • Le scritture contabili, pur costituendo prova ex art. 2710 c.c., richiedono motivazione congrua quando risultano incomplete, frammentarie o in contrasto con altri elementi probatori.
  • Se emergono discrepanze temporali (es. scritture datate rispetto alla data del fallimento) il giudice deve spiegare le ragioni per cui ritiene sussistente la disponibilità del bene alla data del fallimento o chiarire le operazioni intercorse (alienazioni, trasferimenti, cancellazioni).
  • La prova della bancarotta per distrazione può essere formulata anche a partire da contabilità frammentaria, ma solo se il giudice dà conto della valutazione dell'attendibilità e delle prove alternative esperite.
  • Per la bancarotta documentale è indispensabile motivare sulla presenza del dolo specifico e sull'eventuale responsabilità in concorso: la mera affermazione dell'esistenza del dolo non è sufficiente.
  • In appello e in cassazione errori o carenze di motivazione sulle questioni chiave (es. disponibilità dei beni, dolo, concorso) possono determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame.

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