Sentenza n. 306/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 272/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per quattro annualità, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto a percepire la Carta Docenti per quattro annualità, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. La sentenza era stata notificata al domicilio reale dell'Amministrazione, facendo decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione spontanea. Decorso tale termine senza l'adempimento del Ministero, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato. La domanda non comprendeva le spese legali liquidate nel giudizio davanti al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e che il termine di 120 giorni per l'esecuzione spontanea era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta nominato sin d'ora nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 90 giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto interessi legali e rivalutazione entro i limiti previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione, non viene eseguita entro il termine dilatorio previsto dalla legge, il beneficiario può proporre ricorso per ottemperanza per ottenere l'attuazione coattiva del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione inadempiente di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- È legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
- La nomina del commissario ad acta può individuare il dirigente dell'ufficio amministrativo competente o un funzionario da questi delegato, anche con facoltà di subdelega nei limiti stabiliti dal provvedimento giudiziale.
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