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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33480/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un fondo sito in Castellammare di Stabia che la proprietaria, asseritamente divenuta tale per successione dal marito deceduto, assumeva occupato senza titolo da due soggetti, ai quali chiedeva rilascio e risarcimento dei danni da occupazione illegittima. Uno degli occupanti, nel costituirsi, deduceva di essere figlio naturale del dante causa e di detenere il bene in forza di un comodato gratuito con il padre, oltre che quale erede; l’altro deduceva di essere stato autorizzato dal medesimo dante causa e di avere eseguito migliorie. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo cessato comunque il comodato alla morte del comodante e liquidando un’indennità per occupazione sine titulo. In appello, il soccombente lamentava contraddittorietà della sentenza, carenza di legittimazione attiva dell’attrice e mancata sospensione del giudizio in attesa dell’esito di un parallelo giudizio sulla paternità. La Corte d’appello rigettava il gravame, qualificando l’azione come rivendica e reputando assolto l’onere probatorio della proprietaria mediante prova del proprio titolo di acquisto dal comune dante causa e della sua prevalenza sul titolo dell’occupante. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello aveva mutato la qualificazione dell’azione da personale-obbligatoria a reale di rivendica, con conseguente ultrapetizione e sostituzione della domanda originaria; la Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il potere-dovere del giudice di appello di riqualificare giuridicamente il rapporto senza introdurre nuovi fatti né eccedere i limiti dell’impugnazione, e ha rilevato inoltre che non era stata specificamente censurata l’ulteriore ratio decidendi sulla attenuazione dell’onere probatorio nella rivendica quando il bene risulti provenire da un dante causa comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva riqualificato la domanda come azione di rivendica, giudicando infondata la doglianza di ultrapetizione, perché il giudice di secondo grado può attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella adottata in primo grado, purché resti nei limiti delle richieste di appello e non introduca nuovi fatti. Inoltre, ha osservato che la seconda ratio della sentenza impugnata, relativa all’alleggerimento dell’onere probatorio dell’attrice in rivendica in presenza di un comune dante causa, non era stata specificamente attaccata. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la controparte era rimasta intimata. È stato infine posto a carico del ricorrente il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende e dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte conferma che la domanda era sostanzialmente riconducibile alla rivendica e che l’onere probatorio tipico di tale azione può attenuarsi in presenza di un dante causa comune

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la riqualificazione giuridica del rapporto da parte del giudice d'appello non integra di per sé una sostituzione della domanda se non vengono modificati petitum e fatti allegati

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 295 c.p.c.

    menzionato nell'appello quale richiesta di sospensione in attesa della definizione del giudizio sulla paternità, ma la censura non è stata accolta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    base per la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice può attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella accolta in primo grado, purché resti fermo il nucleo fattuale dedotto dalle parti e non vengano introdotti nuovi elementi di fatto o richieste estranee all’impugnazione.
  • La riqualificazione della domanda non integra ultrapetizione quando il petitum sostanziale e la causa petendi ricavabili dagli atti restano invariati; il divieto di cui all'art. 112 c.p.c. opera solo se il giudice sostituisce la domanda originaria con un rapporto giuridico diverso fondato su fatti nuovi.
  • In tema di rivendicazione, l'onere probatorio dell'attore è normalmente rigoroso, ma può attenuarsi quando la controparte e il contesto processuale rendano superflua la cd. probatio diabolica, in particolare se il bene risulta provenire da un dante causa comune alle parti.
  • Quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; se una ratio resta intatta, il motivo è comunque inidoneo a determinare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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