Cassazione Penale, Ordinanza n. 00930/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale, su accordo delle parti, applicava all'imputato la pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.600 di multa per il reato di cui all'art. 81 c.p. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, anche processuale, in relazione alla pretesa sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che il giudice non avrebbe potuto omettere l'apprezzamento delle condizioni ostative alla condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia quelli attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa all'omesso o insufficiente scrutinio delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e al vizio motivazionale sulla colpevolezza è stata ritenuta non deducibile. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come norma che fonda la continuazione tra i reati oggetto della sentenza di patteggiamento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna applicata con patteggiamento, relativa alla detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.
art. 129 c.p.p.
Il giudice del patteggiamento resta tenuto ad accertare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma il vizio di motivazione sul punto non è deducibile in cassazione nei limiti propri del rito.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La Corte ribadisce che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono ammissibili solo i motivi tassativamente previsti dalla norma.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Indica il rito di trattazione del ricorso in cassazione nel caso esaminato.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Citata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata ai fini della valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e della conseguente sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è soggetto a motivi tassativi: non sono deducibili censure estranee ai casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza con cui si contesta il mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, sindacabile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, quando si traduca in una critica alla motivazione sulla colpevolezza o sulla ricostruzione del fatto.
- L'accordo sul patteggiamento implica la rinuncia a far valere eccezioni di nullità diverse da quelle attinenti alla richiesta e al consenso prestato.
- In caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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