Cassazione Penale, Sentenza n. 42658/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare per mancata dichiarazione o elezione di domicilio, obbligo previsto dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva che l'istanza conteneva, allegata, una nomina a difensore di fiducia nella quale era espressamente eletto domicilio in Via Galileo Galilei n. 18, Trezzano sul Naviglio (MI), richiamata anche nel corpo dell'istanza, sicché il requisito richiesto dalla norma risultava assolto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio previsto dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. era adempiuto dall'istanza, in quanto l'elezione di domicilio risultava dalla nomina a difensore allegata e richiamata nell'istanza stessa. Perciò ha annullato senza rinvio il decreto di inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per l'esame del merito dell'istanza. La Corte ha altresì precisato che resta da valutare, in sede di merito, la questione della effettiva reperibilità del condannato, che può costituire ostativo all'applicazione dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma richiamata come base normativa per le misure alternative (affidamento in prova e detenzione domiciliare); utilizzata solo come riferimento al tipo di istanza presentata.
art. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Citato in relazione alla possibile misura di detenzione domiciliare, come norma che disciplina tali misure alternative.
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Interpretata letteralmente dalla Corte come disposizione che impone al condannato non detenuto, che chieda una misura alternativa o altro provvedimento alla magistratura di sorveglianza, l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio a pena di inammissibilità dell'istanza. Tuttavia tale adempimento può ritenersi soddisfatto anche se l'elezione è contenuta nella nomina a difensore allegata e richiamata nell'istanza.
Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009 (Mammoliti)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare il principio che l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio sussiste anche quando l'istanza è presentata dal difensore; conferma il carattere tassativo dell'obbligo ma non esclude che l'elezione contenuta in atto allegato e richiamata sia idonea.
Sez. 1, n. 3256 del 13/05/1996 (Stevanovic)
Precedente che evidenzia come l'affidamento in prova al servizio sociale richieda la effettiva reperibilità dell'interessato, poiché è necessario il contatto diretto con il servizio sociale.
Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996 (Marinkovic)
Precedente che ammette la valutazione negativa dell'irreperibilità del condannato da parte del Tribunale di sorveglianza come ostativa all'applicazione dell'affidamento in prova, in quanto incompatibile con le finalità dell'istituto.
Massime di principio
- Per le istanze di misure alternative presentate da soggetti non detenuti, l'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. richiede la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità, ma tale requisito può essere considerato assolto anche se l'elezione è contenuta in un atto allegato (es. nomina a difensore) purché espressamente richiamata nell'istanza.
- La mancata indicazione formale del domicilio può portare all'inammissibilità de plano dell'istanza; tuttavia i giudici valutano anche la presenza di documenti allegati che soddisfino effettivamente il requisito formale.
- L'esistenza di un domicilio eletto non equivale automaticamente alla effettiva reperibilità del richiedente: la valutazione dell'effettiva reperibilità è distinta e rilevante in particolare per misure (come l'affidamento in prova) che richiedono contatto diretto con i servizi competenti.
- La presentazione dell'istanza da parte del difensore è ammessa, ma non esime dall'obbligo procedurale di indicare o eleggere domicilio; il difensore può adempiere a tale obbligo mediante documenti allegati e richiamati.
- In caso di annullamento per vizio procedurale formale che non incide sul merito, la Corte può annullare senza rinvio e disporre la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza per il merito dell'istanza.
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