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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12982/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna, per continuazione, a due anni e quattro mesi di reclusione e 1.600 euro di multa per tentata rapina impropria pluriaggravata (capo A), porto aggravato di un coltello (capo B) e lesioni personali aggravate (capo C). Il ricorso si articola in tre motivi: 1) carenza/difetto dell'apparato motivazionale e valutazione delle prove relativamente alla sussistenza della rapina impropria (contestata la violenza e la minaccia); 2) errata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p. (commesso in luogo di privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis) con la censura che la palestra fosse accessibile al pubblico e quindi non «luogo di privata dimora»; 3) errata applicazione dell'aggravante dell'aver commesso la minaccia con arma (art. 623, co. 3, n. 1 c.p.), deducendo che il coltello sarebbe stato estratto per legittima difesa e non per minaccia finalizzata a garantirsi l'impunità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo non consentito (inammissibile), avendo richiamato il principio che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, e rilevando l'assenza di tali contraddizioni nelle motivazioni di merito. Il secondo motivo è ritenuto fondato: richiamata la sentenza D'Amico delle Sezioni Unite (n. 31345/2017), la Corte ha ritenuto che le aree della palestra dove è avvenuto il fatto non abbiano le caratteristiche della «privata dimora» (mancanza dei tre requisiti: atti della vita privata svolti in modo riservato, rapporto stabile/durata apprezzabile, non accessibilità senza consenso) e pertanto ha escluso l'aggravante di cui all'art. 628, co. 3, n. 3-bis c.p., limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo l'annullamento parziale con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la ricostruzione della persona offesa (che aveva riferito che l'imputato gli aveva puntato contro un coltello durante la fuga) non è viziata da contraddizioni manifeste e legittima l'applicazione dell'aggravante della minaccia con arma. Il ricorso è quindi inammissibile nel resto; è dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, primo periodo c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per vizio di diritto; lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha applicato questi limiti per escludere la sindacabilità di valutazioni di merito non manifestamente contraddittorie.

  • art. 628 c.p.

    art. 628, terzo comma, n. 3-bis e n. 1 cod. pen.

    Norma sulla rapina e sue aggravanti; n. 3-bis aggravamento per avere commesso il fatto nei luoghi di cui all'art. 624-bis; n.1 aggravamento per minaccia con arma. La Corte ha escluso l'aggravante n.3-bis per il luogo, confermando però l'aggravante n.1 attinente alla minaccia con arma.

  • art. 624-bis c.p.

    Definisce 'luoghi destinati a privata dimora'. La Corte, richiamando D'Amico, ha applicato i criteri interpretativi per stabilire che la palestra non era assimilabile a luogo di privata dimora.

  • Sentenza delle Sezioni Unite "D'Amico"

    Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la nozione di 'luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora' richiedendo tre elementi: (a) utilizzo per atti di vita privata in modo riservato, (b) durata/stabilità del rapporto, (c) non accessibilità senza consenso. Principio esteso dall'interprete anche all'aggravante della rapina.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede che la valutazione delle dichiarazioni non richieda sempre riscontri esterni; la Corte ha ricordato che la credibilità della persona offesa può essere apprezzata anche senza riscontri esterni se non sussistono elementi che ne inficino l'obiettività.

  • art. 624, comma 2, primo periodo c.p.p.

    art. 624, comma 2, primo periodo cod. proc. pen.

    Dispone l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; la Corte ha dichiarato irrevocabile la condanna sul piano sostanziale benché abbia annullato l'aggravante limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rivaluta in sede di legittimità valutazioni di fatto e di credibilità delle parti salvo l'esistenza di contraddizioni manifeste nella motivazione: le doglianze meramente inerenti alla persuasività delle prove sono inammissibili.
  • Per riconoscere l'aggravante prevista dall'art. 628, co. 3, n. 3-bis c.p. (rapina in luogo assimilabile a privata dimora) è necessario che il luogo presenti i tre requisiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità: svolgimento di atti della vita privata in modo riservato, durata/stabilità del rapporto e non accessibilità senza consenso. Luoghi aperti o accessibili al pubblico non rientrano in tale nozione.
  • La presenza di immagini di videosorveglianza che smentiscono la versione difensiva può legittimamente consolidare la credibilità della persona offesa e sbarrare la ricostruzione difensiva basata su eventi accidentali.
  • L'estrazione di un coltello non è automaticamente qualificabile come legittima difesa: occorre valutare il contesto e le circostanze obiettive; in assenza di elementi che provino un'aggressione effettiva da parte della vittima, l'uso/mostrazione dell'arma può integrare l'aggravante della minaccia con arma.
  • Quando la Corte di cassazione annulla un aggravante limitatamente al trattamento sanzionatorio non può rideterminare direttamente la pena se ciò richiede una nuova valutazione di merito: deve disporre il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione.

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