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Sentenza

Sentenza n. 890/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Palermo Sez. distaccata di Bagheria n. 73/2009 e della sentenza n. 544/2016 della Corte d’Appello di Palermo; e per la fissazione ai sensi dell’art. 114 del Codice del Processo Amministrativo, della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione comunale per la violazione, la successiva inosservanza ed il ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sulle citate sentenze.

Giustizia amministrativa202502091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, n. 73/2009 e sulla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 544/2016, con richiesta di determinazione della somma dovuta ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze civili indicate e la fissazione, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della somma di denaro dovuta dal Comune per la violazione, l’inosservanza e il ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio, con memoria del 23 gennaio 2026, hanno dichiarato che, a seguito del raggiungimento di un’intesa con il Comune, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché l’intesa raggiunta con il Comune ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata quindi esaminata nel merito la domanda di ottemperanza né è stata determinata la somma richiesta ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto della natura della decisione e della richiesta dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di ottemperanza e della richiesta di fissazione della somma dovuta per la violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; la domanda non è stata esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il raggiungimento di un’intesa tra le parti che faccia venire meno l’interesse alla prosecuzione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito l’asserita violazione o il ritardo nell’esecuzione del giudicato.
  • Quando il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per il venir meno dell’interesse alla prosecuzione, la domanda di determinazione della somma dovuta ai sensi dell’art. 114 c.p.a. non deve essere esaminata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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