Cassazione Penale, Sentenza n. 41467/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati di acquisto e cessione di cocaina e detenzione di armi, articolando quattro censure principali: 1) mancata trasmissione alla difesa della documentazione collegata agli esiti trasmessi da Europol tramite ordine europeo d'indagine (Sky ECC), con conseguente violazione del diritto di difesa e inutilizzabilità delle intercettazioni; 2) illegittimità delle intercettazioni estere e uso di captatore informatico sui server (intercettazioni massive, difformità dall'art. 266-bis e inapplicabilità dell'art. 234-bis), nonché assenza dei verbali di operazione; 3) vizio di competenza territoriale da parte del Tribunale del riesame, contestando la scelta di Genova come territorio competente; 4) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e mancata valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico) e della personalità dell'indagato.
La decisione
Il ricorso viene respinto. La Corte di Cassazione aderisce ai principi fissati dalle Sezioni Unite (sentenza Giorgi n. 23756/2024) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE: gli esiti di intercettazioni disposte da autorità straniere e acquisiti tramite ordine europeo di indagine sono utilizzabili in Italia salvo che la difesa alleghi e provi una violazione di diritti fondamentali; non è richiesta preventiva autorizzazione del giudice italiano per l'acquisizione degli esiti già in possesso dell'autorità straniera; l'uso di captatori su server non esclude in radice l'utilizzabilità della prova e l'art. 266-bis non impedisce in assoluto l'intercettazione tramite apparati fissi; l'assenza nei fascicoli italiani di provvedimenti esteri non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare; la competenza territoriale è correttamente individuata in Genova perché il reato-contratto si consuma con la consegna della droga; le esigenze cautelari sono adeguatamente motivate con riferimento alle circostanze del fatto e alla prognosi di recidiva; il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Tutela del diritto di difesa: la Corte richiede allegazioni precise da parte della difesa per dimostrare la violazione sostanziale dei diritti fondamentali derivante dalle prove estere
Costituzione, art. 111
Garanzia del giusto processo: principio richiamato ma applicato in combinazione con la possibilità di utilizzare prove acquisite all'estero salvo prova contraria della difesa
Codice di procedura penale, art. 266-bis
La norma regola l'intercettazione tra presenti con captatore su dispositivi portatili; la Corte chiarisce che l'esistenza della previsione non esclude che si possano usare altri mezzi tecnologici per captare comunicazioni, senza estendere automaticamente il divieto alle intercettazioni su server esterni
Codice di procedura penale, art. 270
Regola l'acquisizione di atti e risultati di indagini estere mediante cooperazione; è la norma di riferimento per valutare l'utilizzabilità degli esiti trasmessi con ordine europeo di indagine
Codice di procedura penale, art. 234-bis
Norma disciplinante l'acquisizione di dati informatici: la Corte ritiene che i risultati di intercettazioni disposte all'estero rientrino nell'ambito dell'art. 270 e non siano necessariamente disciplinati dall'art. 234-bis
Codice di procedura penale, art. 9
Criteri di determinazione del giudice competente per territorio: applicazione del criterio dell'ultimo luogo in cui si è consumata la condotta, individuato nella consegna dello stupefacente
Codice di procedura penale, art. 294
Regola l'interrogatorio dell'indagato: la Corte considera non decisivo il silenzio dell'indagato ma può essere valutato insieme ad altri elementi
Codice di procedura penale, art. 309
Prevede l'efficacia/inefficacia della misura cautelare in relazione alla trasmissione degli atti a supporto: la Corte esclude che la mera assenza di provvedimenti esteri nel fascicolo italiano determini automaticamente l'inefficacia
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese
D.lgs. n. 108/2017, artt. 1, 24, 43
Richiamato dalla difesa per questioni di cooperazione giudiziaria e limiti; la Corte non ritiene che tali disposizioni impongano profili ostativi all'utilizzo delle prove estere ove non siano provate violazioni costituzionali
D.l. n. 144/2005, art. 4
Richiamato dalla difesa in tema di inutilizzabilità per intercettazioni massive; la Corte non ritiene la mera qualificazione come 'preventive' sufficiente a escludere utilizzabilità senza adeguate allegazioni
Direttiva 2014/41/UE, art. 6 (par. 1, lett. a e b)
La Corte rinvia agli orientamenti europei: l'art. 6 non impone che l'ordine europeo di indagine sia soggetto alle stesse condizioni sostanziali dello Stato di emissione; è possibile la trasmissione anche se in questa fase non è verificabile l'integrità tecnica degli elementi
Massime di principio
- Le prove acquisite da autorità straniere e trasmesse con ordine europeo di indagine sono utilizzabili in Italia salvo che la difesa alleghi e provi la violazione di diritti fondamentali; l'onere probatorio grava sulla difesa
- L'assenza nei fascicoli italiani dei provvedimenti esteri non invalida automaticamente le prove: la parte che eccepisce inutilizzabilità deve chiedere e ottenere gli atti dalle autorità estere o allegare elementi specifici di illegittimità
- L'utilizzo di captatori informatici su server o apparati fissi non è in radice vietato; la rilevanza e la legittimità vanno valutate caso per caso e non possono essere derubricate a mera infrazione formale dell'art. 266-bis
- Intercettazioni di ampia portata non sono per se stesse invalide se sono previste garanzie efficaci contro abusi; controversie su intercettazioni di massa richiedono allegazioni circostanziate di abusi o violazioni
- Nel traffico di stupefacenti il criterio per la competenza territoriale è l'ultimo luogo della consumazione, normalmente la consegna della droga all'acquirente
- Per la valutazione delle esigenze cautelari il giudice può fare riferimento alle modalità e circostanze del fatto come indicatori di pericolosità e non commette duplicazione illegittima se utilizza quegli stessi elementi sia per la gravità indiziaria sia per la prognosi di recidiva
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