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Sentenza

Sentenza del 25/07/2018 n. 3187 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

AVVISO DI ACCERTAMENTO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPO DELL' UFFICIO O DI ALTRO IMPIEGATO DA LUI DELGATO - NULLITÀ

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto da un funzionario, quale un direttore tributario di nona qualifica funzionale, diverso dal capo dell'ufficio, senza che fosse dimostrata né una situazione di sostituzione o reggenza né l'esistenza di una specifica delega alla sottoscrizione. La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, che richiede la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un impiegato da lui delegato.

La decisione

La contestazione è stata accolta: l'avviso è nullo se non è sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un funzionario validamente delegato. In caso di contestazione, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare che il sottoscrittore esercitava legittimamente il potere sostitutivo oppure che disponeva di una delega del titolare dell'ufficio. Il solo possesso della qualifica di direttore tributario non è sufficiente a conferire il potere di sottoscrivere l'atto.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal capo dell'ufficio richiede una delega valida e dimostrabile. La mancanza della sottoscrizione legittimante determina la nullità dell'avviso.

  • Art. 20, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266

    Disciplina i casi di sostituzione e reggenza.

    La sottoscrizione può essere validamente apposta anche in situazioni di sostituzione o reggenza previste dalla norma, ma tali situazioni devono essere concretamente applicabili e adeguatamente dimostrate.

  • Cass. civ., sez. tributaria, 10 novembre 2000, n. 14626

    Conferma che il possesso della qualifica funzionale non abilita automaticamente il funzionario alla sottoscrizione dell'avviso: l'Amministrazione deve provare la delega o il legittimo esercizio del potere sostitutivo.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario è sottoscritto da un funzionario diverso dal titolare dell'ufficio, occorre verificare l'esistenza di una delega specifica oppure di una comprovata situazione di sostituzione o reggenza.
  • La qualifica o il livello gerarchico del funzionario, da soli, non dimostrano l'esistenza del potere di sottoscrizione.
  • Se il contribuente contesta validamente la legittimazione del sottoscrittore, spetta all'Amministrazione finanziaria fornire la prova della delega o del potere sostitutivo.
  • La mancanza della sottoscrizione del soggetto competente o della prova della relativa legittimazione può comportare la nullità dell'avviso di accertamento.
  • In casi analoghi è opportuno esaminare l'atto, individuare il firmatario e chiedere all'Amministrazione la documentazione relativa alla delega, alla sostituzione o alla reggenza, tenendo conto della normativa applicabile al periodo e all'ufficio interessato.

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