Cassazione Civile, Ordinanza n. 02656/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notifica, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
I proprietari di un immobile sito in Gagliano del Capo hanno agito contro il proprietario del fondo confinante, lamentando che questi avesse iniziato a costruire un edificio in aderenza al loro fabbricato preesistente in violazione del piano particolareggiato, che prevedeva una distanza di tre metri tra edifici su fondi confinanti. In primo e secondo grado avevano chiesto di vietare il completamento dell'opera, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni; la Corte d'appello ha respinto l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: i ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza d'appello era stata notificata il 30/05/2019, ma non avevano depositato, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica. La Corte ha richiamato il principio per cui la dichiarazione di avvenuta notificazione integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e impone alla parte l'onere di deposito della sentenza notificata; ha escluso l'applicabilità dell'eccezione relativa all'intervallo inferiore al termine breve, poiché nel caso concreto l'intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso era maggiore.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica
il deposito della sentenza impugnata con la relata di notifica è onere della parte ricorrente quando essa dichiari che la sentenza è stata notificata, perché tale dichiarazione attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
in caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione vincola la parte e comporta l'onere di depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, a pena di improcedibilità.
- La mancata produzione della sentenza notificata integra un vizio processuale rilevante indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di ricorso, che non possono essere esaminati nel merito.
- L'eccezione che esonera dal deposito della sentenza notificata opera solo se tra pubblicazione della sentenza e proposizione del ricorso l'intervallo è inferiore al termine breve di impugnazione; se tale intervallo è maggiore, l'esonero non si applica.
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