Cassazione Civile, Ordinanza n. 20271/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dall'ente proprietario/gestore di un fondo, assunto come occupato abusivamente da un soggetto che vi aveva realizzato opere edili. In primo grado il convenuto aveva eccepito di non essere legittimato passivamente, sostenendo che il bene era stato locato a una società e che egli operava solo quale amministratore di quest'ultima; era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società locataria. Il tribunale aveva rigettato la domanda dell'ente, qualificandola come rivendicazione e ritenendo non provata la proprietà dell'area. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, qualificando la domanda come azione di restituzione, perché fondata sull'originario contratto di locazione e sulla mancata restituzione del bene alla cessazione del rapporto, e aveva ritenuto provata la proprietà delle aree in quanto comprese nella più ampia consistenza immobiliare oggetto del contratto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 948 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse riqualificato la domanda come restitutoria e avesse affermato la prova della proprietà senza la corrispondente domanda, incorrendo in ultrapetizione e violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti senza essere vincolato dalle prospettazioni giuridiche delle stesse, purché non introduca d'ufficio un titolo nuovo o una diversa causa petendi. Nel caso concreto la domanda dell'ente era stata effettivamente ancorata al contratto di locazione e alla mancata restituzione del bene alla sua cessazione; la corte d'appello si era limitata a valorizzare tali allegazioni, senza porre a base della decisione fatti diversi, per pervenire alla qualificazione dell'azione come restitutoria e non di rivendicazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della denuncia di ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la riqualificazione giuridica non ha introdotto un nuovo titolo o una nuova causa petendi
art. 948 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'azione dovesse essere qualificata come rivendicazione; la Corte ritiene invece corretta la qualificazione in termini di azione di restituzione, poiché fondata sul rapporto locatizio e sulla mancata restituzione
art. 380-bis c.p.c.
menzionato in relazione alla proposta di rigetto formulata nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti dedotti in causa secondo la loro effettiva consistenza, senza essere vincolato alla qualificazione proposta dalle parti.
- La riqualificazione della domanda non integra ultrapetizione se resta entro i fatti allegati e provati dalle parti e non introduce un nuovo titolo, una nuova causa petendi o un fatto costitutivo diverso.
- In presenza di una domanda fondata sull'originario rapporto locatizio e sulla mancata restituzione del bene alla cessazione del rapporto, la pretesa può essere correttamente qualificata come azione di restituzione e non come azione di rivendicazione.
- La censura di ultrapetizione è inammissibile o infondata quando il giudice d'appello si limiti a trarre dai fatti allegati una diversa qualificazione giuridica senza alterare il thema decidendum.
- rami":["Processo civile","Diritti reali","Contratti"],"materie":["Impugnazioni","Proprietà","Locazione abitativa"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}} keyword arrays were malformed due to formatting? No issue. Wait JSON needs proper structure but there is escaped issue. However final should be pure JSON. And ensure no extra text. }]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }}]}]}】} }}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] ]}]}]ഴ}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20226/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20230/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20232/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20233/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20235/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →