Cassazione Civile, Ordinanza n. 31380/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il diniego di sgravio opposto dall'agente della riscossione a fronte di un'istanza di annullamento in autotutela di una serie di cartelle/atti esattoriali. La domanda era fondata sulla dedotta omessa notificazione degli atti e sull'intervenuta prescrizione del credito. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo inammissibile l'impugnazione perché il diniego di autotutela è espressione di potere discrezionale e può essere censurato solo per vizi propri del rifiuto, non per contestare nel merito la pretesa tributaria ormai definitiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in modo generico, violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto valorizzare l'inesistenza materiale di tutte le cartelle, con conseguente illegittimità del diniego di sgravio, e lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR aveva correttamente affermato che il diniego di autotutela non è impugnabile per far valere la fondatezza della pretesa tributaria, ma solo per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto riferiti a ragioni di rilevante interesse generale. Le doglianze del ricorrente, invece, miravano a contestare la pretesa impositiva e a far valere vizi personali degli atti (notifica e prescrizione), inidonei a fondare il sindacato giurisdizionale sul rifiuto di autotutela. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
la doglianza era formulata in termini generici e non specificamente ancorata a norme di diritto violate; non è stata ritenuta idonea a scalfire la motivazione della CTR
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
l'atto di rifiuto dell'autotutela su un atto impositivo divenuto definitivo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili
Costituzione della Repubblica italiana, art. 3
richiamato solo indirettamente nel riferimento alla sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità della disciplina dell'autotutela
Costituzione della Repubblica italiana, art. 24
richiamato solo indirettamente nel riferimento alla sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità della disciplina dell'autotutela
Costituzione della Repubblica italiana, art. 113
richiamato solo indirettamente nel riferimento alla sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità della disciplina dell'autotutela
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo divenuto definitivo non è di regola autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Il sindacato giurisdizionale sul rifiuto di autotutela è limitato ai soli profili di illegittimità del rifiuto, correlati a ragioni di rilevante interesse generale che avrebbero potuto giustificare l'esercizio del potere.
- Non è consentito utilizzare l'impugnazione del diniego di autotutela per riaprire un giudizio sulla fondatezza della pretesa tributaria ormai consolidata.
- Le censure in cassazione devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche o indirizzate a questioni diverse sono inammissibili.
- Vizi personali dell'atto impositivo, come omessa notifica o prescrizione del credito, non bastano da soli a rendere sindacabile il rifiuto di autotutela se non sono accompagnati da un interesse generale alla rimozione dell'atto.
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