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Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’atto n.997 del 20 maggio 2026, recante rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per esami e prova di efficienza fisica, per il reclutamento di 8 unità di personale con profilo professionale di istruttore di vigilanza, a tempo ed indeterminato, con esclusione di n.3 partecipanti tra cui l’odierno ricorrente, di tutti gli altri presupposti, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202600198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto assente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato, considerando anche che i vincitori erano stati assunti con decorrenza dal 1° giugno 2026. Non risultano esposte valutazioni specifiche sul fumus boni iuris né una decisione sul merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di istruttori di vigilanza, con esclusione del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto comunale di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico per esami e prova di efficienza fisica, finalizzato al reclutamento di otto istruttori di vigilanza a tempo indeterminato. La rettifica aveva comportato l'esclusione di tre partecipanti, tra cui il ricorrente. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 57 c.p.a.

    Richiamato ai fini della regolazione delle spese della fase cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo può essere negata quando non risulti un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato, anche se il ricorrente contesta l'esclusione da una graduatoria concorsuale.
  • L'avvenuta assunzione dei vincitori, se considerata dal giudice incompatibile con la prospettazione di un danno grave e irreparabile, costituisce elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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