Sentenza n. 5765/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 64/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in data 26.04.2021 e contestualmente pubblicata, nel procedimento instaurato dalla F.lli Ambrosino Termosole di Ambrosino Raimondo s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del Comune di Procida, in persona del Sindaco p.t., iscritta al n.165/2017 R.G. e notificata il 14/16 luglio 2021 a mezzo UNEP;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corresponsione dell’importo che la creditrice assume ancora dovuto in esecuzione della sentenza n. 64/2021 del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, dopo il pagamento parziale effettuato in attuazione di un accordo transattivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 64/2021, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, aveva condannato il Comune di Procida a pagare € 16.984,63, oltre interessi moratori decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alle fatture. Dopo la notifica del precetto del 29 dicembre 2021 per € 25.369,81, la creditrice aveva proposto di accettare una riduzione del 25%, a condizione del pagamento entro il 15 maggio 2022 di € 18.877,35. Il Comune aveva approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 2022 il pagamento di tale somma a tacitazione di ogni credito, ma il 21 luglio 2022 aveva versato alla società € 15.162,54, trattenendo € 3.714,81 a titolo di IVA da versare direttamente all’Erario in regime di split payment. La ricorrente ha sostenuto che l’accordo riguardava l’importo netto, non essendo stata richiesta IVA nel giudizio ordinario né nel precetto, e che il pagamento inferiore aveva impedito il perfezionamento o determinato la caducazione della transazione; ha quindi chiesto il pagamento di € 13.723,17, oltre interessi successivi, e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha opposto che € 18.877,35 costituiva il costo lordo complessivo a suo carico, correttamente assolto versando al fornitore il netto e l’IVA all’Erario, e che la somma residua pretesa non risultava dal titolo giudiziale, ma dipendeva da un nuovo accertamento sul contenuto e sull’adempimento della transazione, estraneo al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che la transazione relativa al credito accertato dalla sentenza n. 64/2021 si fosse perfezionata, anche se la proposta indicava il 15 maggio 2022 come termine: la creditrice non lo aveva trattato come essenziale, avendo accettato la deliberazione consiliare n. 44 del 2022 che recepiva l’accordo e autorizzava il pagamento, e avendo poi contestato soltanto la parzialità del versamento rispetto a quanto riteneva dovuto in base alla delibera. L’accordo transattivo e il suo recepimento hanno novato il titolo di pagamento, sicché non era più possibile azionare in ottemperanza il precedente titolo giudiziale. Il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario ha funzione meramente esecutiva e non consente di accertare il contenuto, l’efficacia o l’inadempimento della transazione né di riesaminare il rapporto sottostante, questioni riservate al giudice ordinario. Restano quindi assorbite nella declaratoria d’inammissibilità le contestazioni sull’IVA, sull’importo residuo e sull’asserita inefficacia dell’accordo; l’eventuale inadempimento transattivo dovrà essere fatto valere davanti al giudice ordinario. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza in relazione alle sentenze del giudice ordinario ha, infatti, una funzione meramente esecutiva del titolo di formazione giudiziale azionato ed è privo di un contenuto cognitorio in una materia che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario: diversamente opinando si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d'ottemperanza del rapporto sottostante, per il quale il giudice amministrativo difetta di giurisdizione.
L’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è limitata all’esecuzione del titolo giudiziale e non può trasformarsi in un giudizio di cognizione sul rapporto sostanziale, né sull’efficacia o sull’adempimento di un successivo accordo transattivo che abbia novato il titolo.
Massime di principio
- Quando, dopo una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, le parti concludono una transazione che modifica il precedente assetto dei rapporti e il relativo accordo viene recepito dall’amministrazione, il titolo di pagamento è novato; l’ottemperanza non può essere utilizzata per eseguire il precedente titolo giudiziale in relazione a pretese modificate dall’accordo.
- Il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, svolge una funzione esecutiva e non può accertare il contenuto, l’efficacia o l’adempimento di una transazione intervenuta tra le parti, né le conseguenze del suo eventuale inadempimento: tali questioni appartengono alla cognizione del giudice ordinario.
- La valutazione della natura essenziale del termine indicato in una proposta transattiva può essere desunta dalla condotta successiva delle parti; nel caso deciso, l’accettazione della deliberazione comunale di recepimento dell’accordo e le successive contestazioni limitate all’importo versato hanno escluso che la creditrice avesse considerato essenziale il termine originariamente indicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4553/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4554/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16016/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 7507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16017/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 1737/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →