Cassazione Civile, Sentenza n. 3961/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cartella esattoriale per sanzioni, interessi e accessori relative al mancato versamento di imposte (anno 2011). La contribuente ha contestato la responsabilità del mancato pagamento perché posta in liquidazione coatta amministrativa il 7 aprile 2011: a quella data i termini di pagamento non erano ancora scaduti e, dopo la dichiarazione di insolvenza, la procedura concorsuale impediva il pagamento, sicché mancavano il momento soggettivo e il momento oggettivo delle sanzioni. L'Agenzia ricorreva in Cassazione dopo la soccombenza nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse adeguata e che, alla luce della giurisprudenza consolidata, quando il contribuente è stato posto in procedura concorsuale prima della scadenza del termine di pagamento non è imputabile a lui (o agli organi della procedura) una colpevole inadempienza: i termini non erano ancora scaduti prima della dichiarazione di insolvenza e, dopo, la procedura non può validamente pagare il tributo. Le sanzioni pecuniarie sorte prima della procedura concorsuale costituiscono credito da soddisfarsi secondo le regole del concorso; nel caso concreto nulla era addebitabile alla società. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di Cassazione.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (n.4)
Invocato come parametro per censurare motivazione apparente della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse coerente e sufficiente.
art. 360 cod. proc. civ. (n.3)
Invocato per contestare violazione di norme di diritto nella decisione di merito; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 132 cod. proc. civ.
Riferimento alla disciplina della motivazione e alla possibile nullità della sentenza per motivazione apparente; applicato nella valutazione della completezza della motivazione del giudice di merito.
art. 118 disposizioni attuative c.p.c.
Richiamato in relazione ai requisiti formali della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto rispettati tali requisiti.
d.lgs. n. 546/1992
Norme sul processo tributario richiamate con riguardo ai profili processuali della motivazione e dell'impugnazione; non hanno consentito l'accoglimento del ricorso.
DPR n. 602/1973
Richiamati in relazione ai presupposti di esigibilità e riscossione tributaria; la Corte ha valutato che l'esigibilità non poteva essere imposta dopo l'apertura della procedura concorsuale.
DPR n. 600/1973
Norme sul rapporto tributario e sui termini richiamate nel quadro della esigibilità delle imposte; considerate nel ragionamento sulla impossibilità di pagamento dopo l'apertura della procedura concorsuale.
d.lgs. n. 472/1997
art. 5 (richiamato); artt. 3 e 6
L'art. 5 è stato citato per affermare che l'inadempimento non può essere imputato quando la dichiarazione di insolvenza interviene prima della scadenza del termine; gli artt. 3 e 6 in tema di sanzioni tributarie sono stati richiamati nel contesto della qualificazione e trattazione delle sanzioni in procedura concorsuale.
codice civile
Art. 2752 richiamato per il principio di parità dei crediti e per escludere che le sanzioni pecuniarie siano congelate o postergate in modo da eludere il pagamento; le regole civilistiche sul credito in procedura concorsuale sono state considerate vincolanti.
Regio Decreto n. 267/1942
Norme fallimentari richiamate per i profili relativi alla procedura concorsuale applicabile alla società in liquidazione coatta amministrativa; utilizzate per dire che, dopo l'apertura della procedura, il pagamento non può essere validamente eseguito dagli organi della procedura.
d.lgs. n. 209/2005
Richiamato in quanto relativo alla disciplina delle imprese assicuratrici e alle specificità della liquidazione coatta amministrativa; valutato nel contesto della impossibilità di pagare dopo l'apertura della procedura.
d.lgs. n. 471/1997
Richiamato tra le norme sulle sanzioni tributarie; valutato insieme alle altre disposizioni sulla qualificazione e gestione delle sanzioni in presenza di procedure concorsuali.
Massime di principio
- Se il contribuente è posto in procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc.) prima della scadenza del termine di pagamento, non può essergli imputata una inadempienza colpevole per il mancato pagamento successivo alla dichiarazione di insolvenza.
- Le sanzioni tributarie sorte anteriormente alla procedura concorsuale costituiscono crediti che devono essere soddisfatti secondo le regole del concorso e non possono essere validamente eseguite dagli organi della procedura una volta aperta la stessa.
- La posizione dell'Amministrazione finanziaria è soggetta alle regole civilistiche del concorso: non è ammissibile una postergazione artificiosa delle regole che consenta di eludere la disciplina dell'art. 2752 c.c.
- Il sindacato di legittimità in Cassazione richiede che la motivazione della sentenza di merito contenga il 'minimo costituzionale' di elementi logico-giuridici; una motivazione coerente e comprensibile è comunque sufficiente a respingere accuse di apparente motivazione.
- In casi analoghi è fondamentale documentare temporalmente la data di apertura della procedura concorsuale e la scadenza dei termini tributari, nonché verificare se vi sia stato comportamento colpevole precedente alla dichiarazione di insolvenza che possa giustificare sanzioni.
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