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Sentenza

Sentenza del 15/03/2016 n. 1490 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Rapporti tra coniugi - Fondo patrimoniale - Debiti fiscali relativi all'impresa - Inerenza ai bisogni della famiglia - Non sussiste - Iscrizione ipotecaria - Legittima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale per garantire debiti fiscali sorti nell'esercizio dell'impresa. Il ricorrente sosteneva che tali debiti fossero estranei ai bisogni della famiglia e, quindi, non potessero essere fatti valere sui beni del fondo. La questione doveva essere valutata non in base alla sola natura tributaria o imprenditoriale dell'obbligazione, ma verificando il rapporto concreto tra il debito e i bisogni familiari, nonché la conoscenza, da parte del creditore, dell'eventuale estraneità del debito a tali bisogni.

La decisione

L'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta astrattamente ammissibile anche sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 170 c.c. In particolare, l'ipoteca è legittima se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni. Il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa non dimostra né l'inerenza ai bisogni familiari né la loro estraneità; occorre un accertamento concreto. Nel caso richiamato, non risultando tali circostanze automaticamente provate o escluse, la decisione afferma la legittimità dell'iscrizione alle condizioni indicate.

Norme richiamate

  • Art. 170 del codice civile

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La norma non esclude in modo automatico l'iscrizione ipotecaria per debiti fiscali o d'impresa. È necessario verificare concretamente se il debito sia collegato ai bisogni della famiglia e se il creditore conoscesse l'eventuale estraneità del debito a tali bisogni.

  • Cassazione civile n. 3738/2015

    Il criterio decisivo è il rapporto tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, non la natura dell'obbligazione. L'origine imprenditoriale del debito non è sufficiente né per affermarne l'inerenza familiare né per escluderla.

Massime di principio

  • La protezione del fondo patrimoniale non opera automaticamente per tutti i debiti fiscali o imprenditoriali: occorre valutare la concreta destinazione del debito.
  • Un debito sorto nell'esercizio dell'impresa non è, per ciò solo, estraneo ai bisogni della famiglia; allo stesso modo, non è automaticamente destinato a soddisfarli.
  • Per contestare efficacemente un'ipoteca sui beni del fondo è necessario dimostrare sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari sia, in linea generale, la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
  • L'iscrizione ipotecaria può essere ammessa sui beni del fondo patrimoniale quando ricorrono le condizioni sostanziali previste dall'art. 170 c.c.; la natura tributaria del credito non determina da sola né l'illegittimità né la legittimità dell'ipoteca.
  • La valutazione deve essere concreta e basata sul fatto generatore dell'obbligazione, sulla sua funzione economica e sugli elementi conosciuti o conoscibili dal creditore.

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