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Sentenza

Sentenza n. 3384/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n.652/2025, pubblicata in data 11.11.2025, emessa dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, avente ad oggetto l'attribuzione della carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il giudice ordinario aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente o altro strumento equivalente. La sentenza era passata in giudicato. Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione al titolo, omettendo l'accreditamento dell'importo complessivo di euro 2.500,00. Sono risultati rispettati sia il passaggio in giudicato sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato la mancata ottemperanza. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla richiesta del creditore, anche mediante funzionario delegato e con eventuale coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stata applicata la penalità di mora richiesta, poiché, considerando il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e l'entità delle somme dovute, essa sarebbe risultata manifestamente iniqua ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché manifestamente iniqua.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica e non può essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto procedibile perché è decorso il termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale passato in giudicato accerta un obbligo puntuale dell'amministrazione e l'inadempimento risulta documentato e non contestato, il giudice deve ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare soltanto dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e su richiesta del creditore.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza e deve essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità dell'obbligazione, risulti manifestamente iniqua.
  • Il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile, nel rispetto dell'art. 14 d.l. 669/1996, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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