Cassazione Penale, Sentenza n. 29352/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda la posizione processuale di Gaetani Giuseppe, deceduto il 19/09/2018, in relazione all'ordinanza adottata dalla Settima sezione della Corte di Cassazione il 01/06/2021. È stato sollevato che il decesso dell'imputato è intervenuto in epoca anteriore alla deliberazione dell'ordinanza di questa Corte, rendendo inesistente la stessa e imponendo la revisione della decisione per effetto della dissoluzione del rapporto processuale.
La decisione
La Corte ha revocato l'ordinanza del 01/06/2021 emessa dalla Settima sezione nei confronti di Gaetani Giuseppe e, per effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 04/03/2016, dichiarando che il reato è estinto per morte dell'imputato. Il Procuratore Generale aveva chiesto la revoca e l'annullamento senza rinvio; dal certificato di morte risultava che il decesso era anteriore alla deliberazione dell'ordinanza, motivo per cui la Corte ha ritenuto la ordinanza inesistente e l'ha revocata.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
La disposizione è richiamata per motivare il rito di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; indica la procedura adottata per il trattamento del ricorso (contraddittorio scritto)
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541
Principio secondo cui la dichiarazione di inesistenza di una ordinanza, per sopravvenuta morte dell'imputato, deve essere resa non dal giudice dell'esecuzione ma dallo stesso giudice che ha deliberato l'ordinanza
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e determina la dissoluzione del rapporto processuale; se il decesso è intervenuto prima della deliberazione di una decisione, quella decisione può essere dichiarata inesistente e revocata.
- La Corte che ha deliberato l'atto (ordinanza o decisione) è la stessa che deve pronunciarsi sulla sua inesistenza per sopravvenuta morte; non spetta al giudice dell'esecuzione dichiararne l'inesistenza.
- La prova del decesso (certificato di morte in atti) è essenziale e costituisce elemento determinante per la revoca dell'atto e l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito.
- Quando viene accertata la morte anteriore alla deliberazione, la conseguenza è l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello e la dichiarazione di estinzione del reato; non si procede a ulteriori giudizi di merito.
- Nel processo, le questioni procedurali connesse al sopravvenuto decesso vanno tempestivamente sollevate dalle parti o dal Pubblico Ministero; la Procura Generale può richiedere la revoca dell'atto di questa Corte quando emergono elementi certi del decesso precedente alla deliberazione.
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