Cassazione Penale, Sentenza n. 14798/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la convalida del trattenimento eseguita dal Giudice di Pace di Bari, sostenendo che la motivazione fosse di mera apparenza (espressione di risultato senza argomentazione autonoma). Il provvedimento di convalida aveva richiamato per relationem il provvedimento del Questore di Perugia del 28/02/2026 che aveva disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la motivazione 'per relationem' fosse legittima perché il provvedimento del Questore, noto al destinatario, esponeva compiutamente le ragioni del trattenimento: mancanza di documento valido, assenza di integrazione sociale e di garanzie finanziarie, elementi che concretizzano il pericolo di fuga. Inoltre non vi era una specifica contestazione difensiva meritevole di apprezzamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza depositata il 14/04/2026.
Norme richiamate
D.lgs. n. 286/1998, art. 14
Norma che disciplina il trattenimento in vista dell'espulsione; il provvedimento impugnato è stato convalidato in riferimento a questa disposizione in quanto il Questore aveva motivato il trattenimento come misura necessaria per il rischio di fuga
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)
Giurisprudenza che legittima la motivazione 'per relationem' quando (1) il rinvio sia a un atto le cui ragioni siano congrue rispetto all'atto di destinazione; (2) il giudice dimostri di aver preso conoscenza e meditato le ragioni dell'atto richiamato; (3) l'atto richiamato sia noto o ostensibile al destinatario al momento in cui è possibile esercitare i rimedi
Sez. 1, n. 25545 del 10/07/2025
Precedente più recente richiamato dal giudice che conferma la possibilità di motivare per relationem anche in materia di trattenimento, se rispettati i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità
D.Lgs. 196/2003, art. 52 (e ss.mm.)
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Massime di principio
- La motivazione 'per relationem' è ammissibile se il provvedimento richiamato è completo, congruo e noto al destinatario; il giudice deve dimostrare di averne preso conoscenza e di averlo valutato
- Se l'atto richiamato non espone ragioni sufficienti o non è accessibile all'interessato, la motivazione per relationem può essere insufficiente e la decisione impugnabile
- Quando la difesa solleva specifiche e concrete contestazioni di fatto o di diritto, il rinvio per relationem può non essere adeguato: è richiesta una motivazione autonoma che affronti le obiezioni
- La mera censura formale dell'assenza di motivazione può non avere successo se, al contrario, il provvedimento richiamato contiene elementi fattuali che giustificano la misura (es. assenza di documenti validi, mancanza di integrazione sociale, assenza di garanzie finanziarie che configurano il rischio di fuga)
- In casi analoghi, è utile per la difesa specificare e documentare le circostanze contrarie (es. prova dell'esistenza di titolo di soggiorno, elementi di integrazione o garanzie economiche) per impedire che la motivazione per relationem venga ritenuta sufficiente
- Sulle questioni processuali, il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali; è quindi strategico valutare la fondatezza sostanziale dell'impugnazione prima di proporla
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