Cassazione Penale, Sentenza n. 843/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione delle prerogative difensive per presunta mancata notifica dell'avviso di rinvio dell'udienza d'appello: dopo un avviso di fissazione per il 5/3/2020, la cancelleria avrebbe inviato un ulteriore avviso attestante il rinvio, ma non sarebbe stata notificata la nuova data; perciò l'appello sarebbe stato celebrato incolpevolmente senza che la parte civile ne avesse notizia, con conseguente nullità generale del giudizio d'appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: dalla documentazione e dalle stesse allegazioni emerge che alla parte era stato inviato via PEC un avviso con il quale si comunicava che all'udienza del 5/3/2020 il procedimento non sarebbe stato trattato se non per individuare la nuova data. L'udienza del 5/3/2020 è stata effettivamente tenuta, il processo è stato rinviato al 4/6/2020 in presenza del difensore degli imputati e il contraddittorio è stato regolarmente instaurato; la mancata partecipazione del difensore della parte civile è stata qualificata come scelta processuale della stessa e non come lesione delle garanzie difensive. Non è stata riconosciuta alcuna nullità della citazione (decreto presidenziale del 17/12/2019 non revocato) e la comunicazione di cancelleria non equivaleva a un nuovo decreto di citazione. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistente responsabilità per la determinazione dell'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata come riferimento giurisprudenziale in tema di valutazione dell'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e nella commisurazione delle sanzioni conseguenti.
Massime di principio
- Una comunicazione di cancelleria che informa le parti che l'udienza fissata non sarà trattata ma servirà solo a individuare la nuova data non sostituisce il decreto di citazione e non comporta automaticamente la perdita del contraddittorio.
- Se il difensore è regolarmente citato per un'udienza, ha l'onere di partecipare o, se decide di non partecipare, di informarsi sulle determinazioni assunte in quella udienza (ad es. la nuova data di rinvio); la sua assenza per scelta non configura di per sé violazione delle garanzie difensive.
- La nullità del giudizio per vizi della citazione deve essere dedotta con opportuni mezzi processuali e non può essere automaticamente supposta sulla base di una comunicazione informativa di cancelleria.
- I ricorsi giudicati manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione va dimostrata per evitare tali sanzioni.
- La documentazione prodotta e le stesse allegazioni difensive possono essere valutate dal giudice per attestare l'effettiva instaurazione del contraddittorio e la regolarità del procedimento d'appello.
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