Sentenza del 05/01/2018 n. 31 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - intervento adesivo dipendente -notifica precedente all'impugnazione - inammissibilità - consegue - revocabilità della sentenza - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente nel processo tributario quando la relativa notifica all'Amministrazione finanziaria sia stata effettuata prima della proposizione dell'impugnazione contro l'atto impositivo. Il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità dell'intervento e sosteneva, in sostanza, che la decisione potesse essere rimessa in discussione mediante revocazione. La sentenza ha invece ritenuto che la preventiva notifica dell'intervento rendesse l'intervento inammissibile e che tale statuizione, una volta oggetto di espressa contestazione nel giudizio, non potesse essere successivamente impugnata per revocazione.
La decisione
L'intervento adesivo dipendente è stato dichiarato inammissibile perché notificato all'Amministrazione finanziaria prima dell'impugnazione dell'atto impositivo. La relativa decisione non è stata ritenuta revocabile, poiché l'inammissibilità era stata espressamente contestata e quindi non derivava da un errore revocatorio idoneo a riaprire la controversia. Il ricorso è stato pertanto respinto o comunque non ha ottenuto la riforma della decisione impugnata.
Norme richiamate
Disciplina dell'intervento adesivo dipendente nel processo tributario
L'intervento adesivo dipendente presuppone il corretto instaurarsi della controversia principale e non può essere validamente notificato all'Amministrazione finanziaria prima dell'impugnazione dell'atto impositivo.
Disciplina della revocazione delle sentenze
La revocazione non è utilizzabile per riesaminare una questione giuridica già dedotta, discussa e specificamente contestata nel precedente giudizio; l'errore deve rientrare nei presupposti propri dell'impugnazione revocatoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'intervento adesivo dipendente deve essere proposto dopo l'effettiva instaurazione del giudizio principale mediante impugnazione dell'atto impositivo; una notifica anticipata all'Amministrazione finanziaria può determinarne l'inammissibilità.
- Le condizioni e i tempi di ammissibilità dell'intervento devono essere verificati prima del suo deposito o della sua notifica, poiché un vizio originario dell'intervento non viene normalmente sanato dalla successiva proposizione del ricorso principale.
- La revocazione non costituisce un ulteriore grado di giudizio per ottenere una diversa valutazione di una questione già esaminata; se la questione è stata espressamente contestata, di regola non può essere riproposta come errore revocatorio.
- Per evitare l'inammissibilità, il soggetto interessato deve coordinare temporalmente l'intervento con l'impugnazione principale e contestare tempestivamente, nelle forme ordinarie, ogni decisione sfavorevole sull'ammissibilità.
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