Cassazione Penale, Sentenza n. 31501/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. e art. 671 c.p.p. tra reati oggetto di due sentenze irrevocabili presupposte, sostenendo che le condotte fossero tra loro omogenee e riconducibili a una gestione unitaria di attività illecite finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il Tribunale di Matera aveva respinto l'istanza ritenendo le condotte connotate da eterogeneità esecutiva. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse considerato la correlazione tra i delitti giudicati e avesse formulato un diniego solo assertivo, senza indicare gli elementi idonei a escludere l'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei termini indicati. Ha rilevato che, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, occorre verificare in modo analitico l'esistenza di un unico programma criminoso, desumibile da elementi concreti e non da mere presunzioni o congetture. L'ordinanza impugnata è stata giudicata carente di motivazione perché non esplicitava gli elementi posti a base del rigetto e non indicava, neppure per relationem, le sentenze irrevocabili, i luoghi e le date dei reati, né consentiva di comprendere perché l'asserita omogeneità delle condotte non fosse sufficiente a ipotizzare la preordinazione criminosa. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Matera per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
La continuazione richiede che le violazioni siano parte di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e già concepito nelle sue caratteristiche essenziali.
art. 671 c.p.p.
In sede esecutiva il giudice può riconoscere la continuazione tra reati già giudicati, ma deve verificare in modo concreto la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. in sede esecutiva, i reati devono risultare espressione di un unico programma criminoso originariamente deliberato, non essendo sufficiente una mera omogeneità esterna delle condotte.
- L'unicità del disegno criminoso non coincide con una generica attività illecita abituale o con un programma di vita improntato al crimine, essendo tali profili rilevanti piuttosto per istituti diversi, come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
- Il giudice dell'esecuzione non può negare la continuazione con motivazione meramente assertiva o apodittica: deve indicare gli elementi concreti da cui desume l'assenza del medesimo disegno criminoso, almeno in termini sufficientemente analitici o per relationem.
- La verifica della continuazione non può fondarsi su indici meramente presuntivi o congetture processuali, ma richiede l'accertamento, caso per caso, che i reati siano stati concepiti ed eseguiti entro un programma unitario almeno nelle sue linee fondamentali.
- Una motivazione apparente ricorre quando il ragionamento decisorio è privo di effettiva capacità dimostrativa, si discosta dalle risultanze processuali o si limita ad affermazioni generiche non sorrette da specifica spiegazione.
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