Cassazione Civile, Ordinanza n. 11780/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un soggetto, indicato come amministratore di fatto di una società in liquidazione operante nel commercio all'ingrosso di carne, un avviso di accertamento per l'anno 2009, con determinazione d'ufficio di reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari ai fini IRES, IRAP e IVA, perché la società non aveva presentato le dichiarazioni fiscali. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo la nullità dell'accertamento per omessa allegazione dei processi verbali di constatazione richiamati per relationem. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, l'Agenzia ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente dichiarato la nullità dell'avviso per mancata allegazione dei verbali, senza considerare che il contenuto essenziale di tali verbali era stato già riprodotto nell'avviso stesso, sicché l'obbligo motivazionale era stato rispettato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la motivazione per relationem dell'atto tributario è legittima quando i documenti richiamati sono allegati oppure quando l'atto notificato ne riproduce il contenuto essenziale. Ha censurato la CTR perché aveva dato rilievo alla mancata prova della conoscenza effettiva dei verbali e alla mancata allegazione, senza verificare se l'avviso contenesse già la sostanza conoscitiva dei PVC richiamati. Poiché dal ricorso risultava riportato un ampio stralcio dell'avviso, dal quale emergeva la sintesi degli elementi acquisiti in verifica, la decisione di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la violazione di norme di diritto; il motivo è stato accolto perché la CTR ha applicato in modo non corretto le norme sulla motivazione degli atti tributari.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone la specificità del ricorso per cassazione; nel caso l'Agenzia ha riportato nel ricorso ampi stralci dell'avviso di accertamento per consentire il controllo di legittimità.
art. 384, comma 2, c.p.c.
legittima la cassazione con rinvio quando occorre un nuovo esame della controversia da parte del giudice di merito.
art. 385, comma 3, c.p.c.
consente di rimettere al giudice di rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel contesto dell'accertamento d'ufficio dei redditi in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni.
art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ne ha confermato l'applicazione insieme all'art. 7 della legge sullo statuto del contribuente.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, se gli atti richiamati sono allegati o se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell'atto notificato.
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio nel processo tributario e per la regolazione delle spese nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel regime dello Statuto del contribuente, la motivazione di un avviso di accertamento può essere resa per relationem: è sufficiente il richiamo a documenti esterni se questi sono allegati all'atto oppure se l'atto notificato ne riproduce il contenuto essenziale.
- Per contenuto essenziale di un documento richiamato si intendono le parti necessarie e sufficienti a sorreggere la pretesa tributaria, in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuare i passaggi rilevanti della motivazione.
- In presenza di un avviso che riproduca già gli elementi conoscitivi tratti dai PVC, non può essere dichiarata la nullità dell'atto solo perché i verbali non sono stati allegati o perché non è stata provata una conoscenza separata ed effettiva dei documenti richiamati.
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione per relationem richiede di verificare il contenuto dell'atto impositivo riportato nel ricorso, in coerenza con il principio di specificità, per stabilire se la motivazione risulti effettivamente autosufficiente.
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