Cassazione Penale, Ordinanza n. 15566/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. I fatti ricostruiti nei gradi di merito riguardavano il ritrovamento, presso e nelle pertinenze dell'abitazione dell'imputato, di 3 grammi di sostanza riconducibile alla marijuana e di 32 piante di marijuana, dislocate in tre diversi siti della proprietà, tutte positive al narcotest. La difesa sosteneva che la sostanza fosse di tipo legale o comunque priva di efficacia drogante, richiamando l'acquisto di semi di cannabis light e l'uso personale a fini terapeutici/antidolorifici per una patologia oncologica; lamentava inoltre che fosse stato omesso l'accertamento tecnico sulle piante e che la Corte di appello avesse valorizzato solo il dato quantitativo senza considerare le circostanze favorevoli. Con il primo motivo denunciava mancanza di motivazione su una prova decisiva, violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e inversione dell'onere della prova, anche in relazione all'art. 441, comma 5, c.p.p.; con il secondo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e che la motivazione della sentenza di appello fosse logica, congrua e conforme ai principi di diritto in materia di coltivazione di stupefacenti e di fatto di lieve entità. La Corte ha valorizzato la doppia conforme di responsabilità, evidenziando che il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione del fatto. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice applicata alla coltivazione e detenzione della sostanza; la Corte ribadisce che la coltivazione è punibile se la pianta è conforme al tipo botanico previsto e idonea a giungere a maturazione e produrre stupefacente, anche se il principio attivo non è stato accertato nell'immediatezza.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie lieve richiede una valutazione complessiva della minima offensività della condotta, alla luce di dati qualitativi, quantitativi e delle modalità/circostanze dell'azione; non basta il solo dato quantitativo.
art. 441, comma 5, c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di poteri officiosi e di approfondimenti istruttori nel giudizio abbreviato; la Corte non accoglie la doglianza perché la questione è stata già valutata nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata.
art. 2 d.l. n. 146 del 2013
Richiamato nel quadro evolutivo dell'art. 73, comma 5, per ribadire i criteri di valutazione del fatto lieve in materia di stupefacenti.
art. 2 d.l. n. 36 del 2014
Richiamato quale intervento normativo che ha inciso sulla disciplina del fatto lieve in materia di stupefacenti.
L. n. 79 del 2014
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 36/2014, nel contesto della disciplina dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
L. n. 242 del 2016
Richiamata per precisare che la liceità riguarda solo la coltivazione delle varietà di canapa iscritte nel catalogo comune e per le finalità tassativamente indicate dalla legge.
art. 4, commi 5 e 7, L. n. 242 del 2016
Richiamato per affermare che, in tema di derivati della cannabis sativa L., il contenuto di THC inferiore alle soglie non esclude il reato se il prodotto ha, in concreto, efficacia drogante o psicotropa.
art. 616 c.p.p.
Richiamato nel dispositivo conseguente all'inammissibilità del ricorso, per le statuizioni economiche a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di coltivazione di stupefacenti, il reato è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a maturare e a produrre sostanza stupefacente.
- La destinazione esclusiva all'uso personale può escludere la tipicità solo se ricorrono congiuntamente indici oggettivi di immediatezza: scarso numero di piante, modestissimo quantitativo ricavabile, coltivazione domestica con tecniche rudimentali e assenza di indici di inserimento nel mercato illecito.
- Il riconoscimento del fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva e non atomistica di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; uno solo degli indici può risultare ostativo e assorbente.
- In sede di legittimità, il ricorso che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e nella mera riproposizione di censure già disattese in appello è inammissibile, specie in presenza di doppia conforme di condanna.
- La presenza di un uso personale o terapeutico della sostanza non esclude, di per sé, che il soggetto possa essere contestualmente dedito a una coltivazione o detenzione illecita finalizzata allo spaccio.
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