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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15629/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per accesso abusivo a un sistema informatico aggravato (art. 615-ter, commi 1 e 2, n.1, c.p.) per aver visionato e fatto visionare a terzi un video privato tratto dal portatile affidatogli per riparazione. Il ricorso in cassazione articolava cinque motivi: 1) incompetenza per territorio (mutamento dei circondari a seguito del d.lgs. 155/2012); 2) inutilizzabilità del verbale delle sommarie informazioni rese dal teste BENNICI, acquisite senza consenso della difesa; 3) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata ammissione delle testimonianze di Mario CARUSO e Rosalba DI PIETRO; 4) mancata assunzione di prove decisive (stesse persone); 5) erronea sussunzione del fatto nell'art. 615-ter e della relativa aggravante (consenso della persona offesa e mancata qualificazione dell'imputato come "operatore del sistema").

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza territoriale, poiché l'azione penale era stata promossa il 31/05/2016 quando già era competente il Tribunale di Gela secondo il d.lgs. 155/2012. Ha escluso vizi relativi alla trasmissione della requisitoria del Procuratore generale in base alla disciplina emergenziale (art. 23 d.l. 137/2020 conv. L.176/2020). Ha giudicato generico e non decisivo il motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di BENNICI, rilevando che il teste era stato escusso in udienza e la difesa non ha indicato quali affermazioni avrebbero inciso nella decisione. Ha ritenuto legittima la decisione di non rinnovare o non ammettere le testimonianze aggiuntive in appello, in quanto la motivazione di merito mostrava un compendio probatorio definito e non bisognevole di integrazione, e la mancata assunzione delle prove non è risultata decisiva e idonea a travolgere la struttura portante della sentenza. Sul punto sostanziale, ha confermato la sussistenza del reato aggravato: il consenso alla consegna del computer per la riparazione non autorizzava la consultazione di dati estranei all'attività di assistenza; il ricorrente ha oltrepassato i limiti dell'autorizzazione e la circostanza aggravante (abuso della qualità di operatore) può sussistere quando chi è abilitato ecceda le condizioni e i limiti impartiti dal titolare del sistema. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'aver proposto motivi manifestamente infondati.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Il reato di accesso abusivo a un sistema informatico è integrato anche quando l'agente, pur avendo accesso, ecceda le condizioni e i limiti fissati dal titolare; l'aggravante del secondo comma (qualità di operatore del sistema) trova applicazione se l'abilitazione è abusata compiendo operazioni estranee rispetto ai compiti autorizzati

  • d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (art. 11 e Tabella A)

    La competenza per territorio può mutare in ragione di modifiche normative; per la determinazione della competenza rileva il momento dell'esercizio dell'azione penale (promozione dell'azione) e non il momento del fatto

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla determinazione della competenza territoriale; applicata insieme al d.lgs. 155/2012 per escludere incompetenza

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Disciplina emergenziale sulle requisitorie scritte alla Corte di Cassazione; la tardiva trasmissione in termini non perentorî non comporta automaticamente nullità se la parte è stata messa in condizione di concludere

  • art. 431, comma 2, e art. 500, commi 4 e 7, c.p.p.

    Norme invocate in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori dibattimento; la Corte ha ritenuto la censura generica e che non fosse dimostrata l'incidenza decisiva di tali dichiarazioni

  • art. 603, 468, 507 c.p.p.

    Regole sull'assunzione delle testimonianze e sull'istruzione dibattimentale; la Corte ha confermato che in appello la rinnovazione è un potere discrezionale e il rigetto può essere implicitamente motivato quando il quadro probatorio è già definito

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione, violazione di norme processuali, mancata assunzione di prove decisive): la Corte ha rigettato i motivi come inammissibili o manifestamente infondati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna alle spese del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha applicato la misura sanzionatoria (= pagamento spese e somma alla Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • La competenza territoriale va valutata in base al momento dell'esercizio dell'azione penale (promozione dell'azione) e non al momento della commissione del fatto quando la modifica deriva da una novellazione delle circoscrizioni giudiziarie
  • Il consenso a consegnare un dispositivo per riparazione non legittima la consultazione di dati estranei alla manutenzione: l'accesso eccedente i limiti autorizzati integra l'accesso abusivo e può costituire aggravante se l'agente è 'operatore' che abusa della propria qualità
  • La mancata ammissione o rinnovazione di prove in appello è sindacabile in Cassazione solo se emergono lacune motivazionali manifeste tali da mostrare che la prova omissione avrebbe cambiato l'esito; mere asserzioni generiche non sono sufficienti
  • Le censure di inutilizzabilità di dichiarazioni extraprocedimentali richiedono indicazione precisa degli atti affetti dal vizio e della loro incidenza decisiva sulla decisione impugnata; l'indicazione generica è inammissibile
  • In situazioni emergenziali (es. norme temporanee processuali), il mancato rispetto di termini non perentorî non comporta automaticamente nullità se alla parte è stata comunque assicurata la possibilità di difendersi e concludere

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