Ordinanza n. 1618/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 160 del 28 aprile 2026, con il quale il consorzio ricorrente è stato escluso dalla graduatoria di cui all’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema Innovativo della Campania” mediante l’inserimento del suo progetto tra quelli non ammissibili, della comunicazione di rigetto delle controdeduzioni del 5 maggio 2026 e della comunicazione di inammissibilità del 4 novembre 2025; b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria dell’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema Innovativo della Campania”, con inserimento del progetto tra quelli non ammissibili, rigetto delle controdeduzioni e precedente comunicazione di inammissibilità
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale regionale che lo aveva escluso dalla graduatoria, insieme al rigetto delle controdeduzioni e alla comunicazione di inammissibilità. Dal testo emerge che la contestazione riguardava l’interpretazione e l’applicazione degli artt. 3 e 4 dell’avviso pubblico, in relazione alla composizione dell’Associazione Temporanea di Scopo proposta nella domanda di partecipazione. Il ricorrente sosteneva, in via cautelare, l’illegittimità dell’esclusione; il provvedimento non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di ricorso. La Regione Campania si è costituita, mentre l’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris. A un sommario esame, il provvedimento di esclusione è apparso adeguatamente motivato sull’assenza di un’istituzione universitaria nella compagine dell’ATS proposta. Secondo il giudice, tale omissione viola l’art. 3 dell’avviso pubblico, mentre l’art. 4 conferma che le istituzioni universitarie costituiscono elemento imprescindibile della struttura associativa e che le formazioni consortili possono partecipare soltanto quali partner imprenditoriali in affiancamento alle singole istituzioni universitarie. È stata inoltre esclusa la possibilità di equiparare il consorzio all’Università degli Studi di Napoli Parthenope, poiché il consorzio, pur essendo partecipato da tale università, costituisce soggetto giuridico distinto. Non sono state favorevolmente valutate le esigenze cautelari. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto l’istanza per la sua carenza.
art. 3 dell’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema Innovativo della Campania”
Richiede, secondo la lettura accolta dal TAR, la presenza di un’istituzione universitaria nella compagine dell’ATS proposta.
art. 4 dell’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema Innovativo della Campania”
Conferma che le istituzioni universitarie sono elemento imprescindibile della struttura associativa e che le formazioni consortili possono operare solo quali partner imprenditoriali in affiancamento alle singole istituzioni universitarie.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un’esclusione da una graduatoria, l’assenza di un requisito strutturale espressamente richiesto dall’avviso pubblico può escludere il fumus boni iuris, quando l’atto di esclusione esponga adeguatamente tale ragione.
- Quando l’avviso pubblico prevede che una determinata categoria di istituzioni debba costituire elemento imprescindibile dell’ATS, un consorzio partecipato da un’università non può essere automaticamente considerato coincidente con l’università stessa: il consorzio e l’istituzione universitaria restano soggetti giuridici distinti.
- Le formazioni consortili possono partecipare a un’ATS nella qualità prevista dall’avviso, quale partner imprenditoriale in affiancamento all’istituzione universitaria, ma non possono sostituire la necessaria presenza di quest’ultima quando la lex specialis la richieda.
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