Cassazione Penale, Sentenza n. 27431/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge (art. 125 c.p.p. e art. 41-bis ord. pen.) volto a censurare la mancata specificità e attualizzazione della motivazione del provvedimento impugnato: la decisione si sarebbe basata su fatti di epoca remota senza esaminare adeguatamente le deduzioni difensive e le recenti risultanze processuali (in particolare l'annullamento senza rinvio di una ordinanza cautelare relativa alla ipotesi associativa mafiosa), sicché non è stata valutata la effettiva operatività attuale dell'organizzazione e il ruolo attuale del detenuto
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, rilevando che la motivazione era apparente e non aveva attualizzato i dati alla luce delle più recenti risultanze (fra cui l'annullamento della misura cautelare per insufficienza dei gravi indizi sulla esistenza dell'organizzazione). Ha disposto che il Tribunale, nel riesaminare la questione, fornisca una motivazione non apparente che specifichi e renda comprensibile il percorso argomentativo e valuti espressamente le deduzioni e le produzioni difensive alla luce dei requisiti richiesti per la proroga del regime differenziato
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Disciplina il regime detentivo differenziato; la sua proroga richiede che sussistano indici che rendano ragionevolmente probabile la persistenza di collegamenti del detenuto con organizzazioni criminali; la prova non richiede certezza assoluta ma dati conoscitivi che rendano probabile il collegamento
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al sindacato di legittimità sul provvedimento impugnato; la censura riguarda in particolare la mancanza o l'apparenza della motivazione
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie di associazione mafiosa; le valutazioni sulla esistenza e operatività dell'associazione e sul ruolo del singolo imputato sono rilevanti ai fini dell'applicazione o della proroga del regime 41-bis e devono essere aggiornate alla luce di eventuali sviluppi processuali
Massime di principio
- Il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è sindacabile in Cassazione limitatamente ai vizi di legge, fra i quali rientra la mancanza di motivazione idonea, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità
- Per la proroga del regime 41-bis non è richiesta la prova certa di collegamenti associativi: è sufficiente che la loro esistenza sia ragionevolmente probabile sulla base dei dati acquisiti, ma tali dati devono essere attuali e non contraddetti da successivi sviluppi processuali
- Il giudice che conferma la proroga deve esaminare e motivare espressamente le deduzioni difensive e le produzioni probatorie, soprattutto se emergono novità rilevanti (es. annullamento di misure cautelari per insussistenza di gravi indizi)
- La mancata attualizzazione dei fatti o l'uso prevalente di risultanze remote, senza valutare gli elementi più recenti, rende la motivazione apparente e giustifica l'annullamento con rinvio
- In casi analoghi, difesa e giudice devono porre attenzione al peso probatorio delle decisioni cautelari o istruttorie più recenti: esse possono incidere significativamente sulla valutazione della persistenza dei collegamenti e sulla concreta pericolosità sociale del detenuto
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