Cassazione Penale, Ordinanza n. 14892/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza di appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al regime della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p., contestando gli aumenti di pena applicati per i reati unificati. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto generico, perché formula deduzioni astratte senza indicare specifiche ragioni di diritto né concreti dati di fatto a sostegno della censura. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente e non illogica, avendo dato adeguato conto dei distinti aumenti per la continuazione; essendo gli aumenti inferiori al medio edittale, è stata reputata sufficiente una motivazione sintetica, anche per formule generali fondate su elementi equitativi.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
La censura riguardava gli aumenti di pena per la continuazione; la Corte afferma che, se gli aumenti sono inferiori al medio edittale, la motivazione può essere espressa in forma sintetica e mediante formule generali con richiamo a criteri equitativi.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce violazione di legge e vizio di motivazione deve essere specifico, contenere puntuali ragioni giuridiche e riscontri fattuali, e non può limitarsi a deduzioni astratte o generiche.
- In tema di continuazione, quando gli aumenti di pena sono contenuti al di sotto del medio edittale, la motivazione sulla loro determinazione può essere resa in forma sintetica e mediante criteri equitativi, purché non sia illogica e dia conto del trattamento sanzionatorio complessivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
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