Ordinanza n. 274/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 524/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro gli atti relativi alla graduatoria per l'assegno di cura
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dei criteri previsti dalla D.G.R.C. n. 70/2024 e dall'Avviso pubblico per la valutazione delle domande di assegno di cura, effettuata mediante il riferimento all'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria. L'appellante ha dedotto che i richiedenti dovessero essere inseriti in due graduatorie distinte: una per i maggiorenni, titolari di un proprio ISEE personale, e una per i minori di diciotto anni, il cui ISEE è quello del nucleo familiare. La formazione di un'unica graduatoria sarebbe lesiva della parità di trattamento tra maggiorenni e minorenni. L'Avviso pubblico, tuttavia, non prevedeva la formazione di due graduatorie e tale previsione non era stata impugnata; era stata contestata soltanto la modalità applicativa dei criteri.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello non disponendo la sospensione degli atti impugnati, ma ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la sospensione avrebbe potuto pregiudicare tutti i disabili utilmente collocati in graduatoria, determinando la sospensione dell'erogazione dell'assegno di cura. Ha nondimeno considerato apprezzabili le esigenze cautelari del minore, in ragione delle gravissime patologie invalidanti, e ha quindi individuato nella rapida definizione del merito la misura idonea a tutelarlo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari apprezzabili, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito in luogo della sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
D.G.R.C. n. 70/2024
Prevede i criteri rilevanti per la valutazione delle domande di assegno di cura, applicati mediante il riferimento all'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, ai fini dell'oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando la sospensione dell'atto impugnato rischia di pregiudicare una pluralità di beneficiari della medesima provvidenza, il giudice può ritenere preferibile non sospendere gli atti e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La gravità delle condizioni di salute del soggetto interessato può rendere apprezzabili le esigenze cautelari anche quando il bilanciamento degli interessi impedisca la sospensione generalizzata dell'erogazione della prestazione a favore degli altri beneficiari utilmente collocati in graduatoria.
- La contestazione delle modalità applicative di un avviso pubblico non consente di ottenere, in via cautelare, una diversa struttura della graduatoria quando l'avviso non prevede tale articolazione e la relativa previsione non è stata impugnata.
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