Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32907/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ruggeri impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 03/11/2022 che lo aveva dichiarato colpevole del furto aggravato (artt. 624-bis e 625 n.2 c.p.) per essersi impossessato di euro 2.700 il 24/06/2011 penetrando nell'abitazione di Vincenzo Pasqua dopo aver forzato la tapparella di una finestra con un coltello. Lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose (sostiene che la finestra era soltanto stata aperta con le mani); 2) difetto di motivazione circa la misura della pena, chiedendo prevalenza delle attenuanti generiche e applicazione del minimo edittale; 3) applicazione erronea del regime di procedibilità dopo il d.lgs. n.150/2022, sostenendo che il reato sarebbe divenuto perseguibile a querela e che tale querela non sarebbe stata proposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutte le censure. Motivi principali della decisione: 1) sul punto di fatto e di diritto la Corte ha ritenuto provato che l'imputato non si era limitato a spingere la finestra con le mani, ma aveva previamente sollevato e forzato la tapparella con un coltello, configurando l'aggravante della violenza sulle cose (richiamando orientamento giurisprudenziale secondo cui l'aggravante sussiste quando si usa energia per vincere una resistenza posta a difesa della cosa); 2) la valutazione comparativa delle circostanze attenuanti e aggravanti è tipica della discrezionalità di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo evidente arbitrarietà, che qui non è emersa; 3) il d.lgs. n.150/2022 non ha reso perseguibili a querela le condotte previste dall'art. 624-bis c.p., che restano perseguibili d'ufficio, quindi il motivo relativo alla querela è manifestamente infondato. È inoltre statuito che il decesso del difensore che aveva sottoscritto il ricorso non comporta la nulla rilevanza sul valore della decisione se la notifica dell'udienza era regolare. Conseguenze procedurali: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    L'articolo, relativo al furto aggravato, è stato interpretato come fattispecie che, nella sua formulazione e dopo il d.lgs. n.150/2022, conserva la procedibilità d'ufficio per le condotte qui contemplate; inoltre la Corte ha ritenuto che l'uso di energia per forzare una tapparella rientri nell'aggravante della violenza sulle cose prevista da tale norma.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Richiamato quale disposizione che prevede l'aggravante per il furto commesso con violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto sussistente tale aggravante alla luce delle modalità di effrazione (uso di coltello per sollevare/forzare la tapparella).

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata ai fini del calcolo del termine di prescrizione in combinato disposto con gli altri articoli; la Corte d'appello aveva ritenuto che il termine di prescrizione non fosse ancora decorso.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma richiamata ai fini del calcolo della durata della pena e della prescrizione; utilizzata dalla Corte d'appello per determinare il termine prescrizionale (anni 12 e mesi 6).

  • d.lgs. n.150/2022 (art. 2)

    La Corte ha chiarito che il decreto ha modificato la procedibilità di alcune fattispecie di furto previste dall'art. 624 c.p., rendendole in parte procedibili a querela, ma che le condotte previste dall'art. 624-bis (come nel caso di specie) restano perseguibili d'ufficio; pertanto il motivo basato sulla mancata querela è infondato.

  • art. 23 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. legge 18/12/2020 n.176

    Richiamato in relazione alla questione del decesso del difensore e della richiesta di rinvio: la Corte osserva che il decesso successivo alla regolare notifica non influisce sulla decisione laddove non sia stata tempestivamente richiesta la 'trattazione orale' ai sensi dell'art. 23.

  • giurisprudenza: Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017 (Amoroso)

    Citata come precedente per affermare che l'aggravante della violenza sulle cose sussiste quando il soggetto usa energia per vincere una resistenza che protegge la cosa altrui; applicata al caso della tapparella forzata con coltello.

  • giurisprudenza: Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)

    Richiamata in relazione al sindacato sulla discrezionalità del giudice di merito nel confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti: la valutazione comparativa è insindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o arbitrio.

Massime di principio

  • L'aggravante della violenza sulle cose si configura quando l'agente usa energia o mezzi per vincere una resistenza posta a difesa della cosa altrui (es. forzare una tapparella con un coltello): non è necessario un'alterazione materiale duratura del bene, è sufficiente l'uso di forza per violarne la protezione.
  • Le valutazioni circa il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti sono riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono elementi di palese arbitrarietà o mancata motivazione.
  • Le modifiche legislative alla procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022) vanno interpretate con attenzione fattispecie per fattispecie: anche se alcune forme di furto possono essere rese procedibili a querela, le ipotesi previste espressamente dall'art. 624-bis possono rimanere perseguibili d'ufficio.
  • La documentazione e le ammissioni confessorie dell'imputato, unitamente all'identificazione da parte della persona offesa, possono costituire elementi decisivi per la responsabilità penale; tuttavia l'interpretazione di tali elementi compete al giudice di merito.
  • Il decesso del difensore che ha sottoscritto un atto processuale non invalida automaticamente le decisioni se le notifiche sono state regolarmente eseguite; il rinvio per causa di impedimento richiede la tempestiva richiesta prevista dalle norme speciali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.