Sentenza n. 2347/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 642/2024, relativa all’accreditamento del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 642/2024, passata in giudicato il 25 novembre 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto all’accreditamento del bonus carta del docente per complessivi euro 2.500,00. Ha chiesto anche il pagamento degli interessi legali e delle spese processuali del giudizio civile, liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. Nel corso dell’udienza ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha rilevato d’ufficio la parziale inammissibilità della domanda concernente le spese processuali liquidate direttamente agli avvocati, poiché il relativo capo della sentenza aveva attribuito agli stessi un credito proprio e personale, azionabile esclusivamente dai titolari del credito e non dalla parte assistita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva limitatamente alla richiesta di pagamento delle spese processuali liquidate in favore dei difensori antistatari. Ha ritenuto invece ammissibile e fondata la domanda di ottemperanza relativa al bonus carta del docente. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto proponibile per una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato; è stato inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e degli oneri di notificazione e deposito. Accertato l’inadempimento ministeriale, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma spettante a titolo di carta del docente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della parziale fondatezza del ricorso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile l’azione di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996
Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento del diritto al beneficio economico della carta del docente riconosciuto dal giudicato civile.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi alla legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati gli adempimenti e il termine dilatorio previsti dalla legge per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- La legittimazione a promuovere l’ottemperanza spetta al soggetto cui il capo della sentenza attribuisce direttamente il diritto riconosciuto; quando le spese processuali sono liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, il relativo credito è proprio e personale degli avvocati e non può essere azionato dalla parte assistita.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato avente a oggetto l’accreditamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dall’origine un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione all’amministrazione della sentenza dichiarata conforme all’originale e deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva.
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