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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01128/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pezza ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (art. 353 c.p.) ma aveva confermato le statuizioni civili. Il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto, nonostante la prescrizione, valutare nel merito l'effettiva sussistenza del reato contestato (richiamando orientamenti delle Sezioni Unite, n. 36208/2024) e non limitarsi ad applicare i criteri indicati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 182/2021) per l'accertamento della responsabilità civile. Inoltre, contesta che la Corte di appello abbia ritenuto che la sua condotta (fornitura di informazioni tecniche e suggerimenti a singole imprese partecipanti alle gare) abbia violato il divieto previsto dal disciplinare (art. 6) e abbia turbato le gare, chiedendo invece che fosse verificato se le informazioni usate fossero effettivamente esclusive o già fruibili da tutti i concorrenti (richiamando l'art. 90 d.lgs. n. 163/2006 e le linee guida ANAC per la prova liberatoria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i principi consolidati in tema di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), qualificando il reato come reato di evento di pericolo: è sufficiente una condotta collusiva idonea a turbare o influenzare l'andamento della gara, non l'effettivo conseguimento del risultato. La Corte ha confermato che la Corte di appello ha correttamente valorizzato le prove (scambio di documenti, tabelle, pareri tecnici, continuo e anomalo rapporto tra il professionista e talune imprese) per ritenere l'esistenza di un turbamento delle gare nei tre capi contestati. La Cassazione ha inoltre precisato di non dover risolvere il complesso contrasto interpretativo tra l'indirizzo della Corte costituzionale e quello delle Sezioni Unite, ritenendo comunque infondato il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    Il reato è qualificato come reato di evento di pericolo: è sufficiente una condotta collusiva idonea a turbare o influenzare l'andamento di una gara, non è richiesto l'effettivo risultato di condizionamento. Si richiede dolo specifico finalizzato a condizionare la scelta del contraente.

  • art. 353-bis cod. pen.

    Norma introdotta per anticipare la tutela penale rispetto all'indizione formale della gara, volta a punire condotte orientate a personalizzare o calibrare bandi per favorire determinati operatori, colmando vuoti di tutela in relazione alle fasi preliminari.

  • art. 90, commi 8-8 bis, d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006

    "gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti ... per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione"

    Prevede un divieto di partecipazione/aggiudicazione per i progettisti che hanno redatto elaborati posti a base di gara, salvo che l'aggiudicatario dimostri che l'esperienza acquisita non ha costituito un vantaggio capace di falsare la concorrenza; tale disposizione è richiamata come parametro per valutare l'eventuale vantaggio competitivo derivante dalla conoscenza esclusiva di elaborati.

  • Linee guida ANAC 2016

    Per la prova liberatoria l'ANAC segnala che l'operatore che ha partecipato alla progettazione può dimostrare l'assenza di vantaggi competitivi solo se la stazione appaltante ha messo a disposizione degli altri concorrenti tutti gli elaborati tecnici e ha concesso tempi adeguati per l'elaborazione delle offerte.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021 (richiamata)

    Secondo la Corte costituzionale, in caso di estinzione del reato per prescrizione il giudice d'appello, ai fini della domanda risarcitoria, non è chiamato ad accertare la fattispecie penale ma deve valutare la sussistenza del fatto illecito civile (art. 2043 c.c.) e la produzione di un danno ingiusto.

  • Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 36208/2024 (richiamata dall'imputato)

    Orientamento che sostiene invece l'obbligo del giudice di appello, in presenza di prescrizione, di valutare comunque i presupposti per un'eventuale assoluzione nel merito (ovvero di non limitarsi a prendere atto della causa estintiva), cosicché potrebbe essere richiesto un esame più penetrante delle prove penali.

Massime di principio

  • Il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) è un reato di pericolo: conta l'idoneità della condotta a turbare la gara, non l'effettivo risultato.
  • La fornitura di informazioni tecniche selettive, commenti, tabelle e pareri specialistici a favore di singole imprese può integrare il turbamento della gara se è idonea a porre in pericolo la correttezza della procedura e deriva da un rapporto anomalo o continuativo con quelle imprese.
  • In caso di estinzione del reato per prescrizione esiste un dibattito giurisprudenziale su quale standard adottare per le pretese civili: la Corte costituzionale privilegia l'accertamento del fatto illecito civile (art. 2043 c.c.), mentre orientamenti delle Sezioni Unite richiedono un esame più esteso delle ragioni di merito; il giudice di cassazione può decidere il caso senza risolvere definitivamente il contrasto.
  • Per escludere responsabilità penale o civile l'operatore che ha partecipato alla progettazione deve dimostrare che non ha tratto un vantaggio competitivo: prova tipica consiste nella dimostrazione che tutti gli elaborati tecnici sono stati resi disponibili a tutti i concorrenti e che sono stati dati tempi adeguati per l'elaborazione delle offerte (linee guida ANAC).
  • Nella valutazione probatoria rilevano la natura e la specificità delle informazioni condivise, l'esclusività degli scambi, la tempistica rispetto alla gara, l'esistenza di contatti ripetuti e anomali e la documentazione che dimostri se le stesse informazioni fossero accessibili agli altri concorrenti.

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