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Sentenza

Sentenza n. 3889/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - dei provvedimenti dell’I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Milano di reiezione delle domande di cassa integrazione ordinaria 23M22N3UA10059, n. 490090651038 del 14 marzo 2023, e 23M22N3UA10060, n. 490090651037 del 14 marzo 2023, notificati alla ricorrente in data 1° aprile 2023, di cui alle domande C.I.G.O. inviate il 16 febbraio 2023, rispettivamente aventi protocollo INPS.4900.16/02/2023.0088311, ID domanda 7701338 e INPS.4900.16/02/2023.0088310, ID domanda 7699822.

Giustizia amministrativa202302276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell’INPS di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo 6 febbraio 2023 - 2 aprile 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)

Prevale il privato

La controversia

La società, che gestiva in appalto un impianto di siliconatura, aveva presentato due domande di CIGO per carenza di ordini e commesse, riferite a 30 lavoratori complessivi. La riduzione dell’attività era stata ricondotta al rallentamento della domanda nel settore, determinato dal contesto macroeconomico e geopolitico, con riduzione degli ordinativi della committente, annullamento di ordini già evasi e posticipo delle consegne. Dopo una richiesta di integrazione istruttoria, l’INPS aveva respinto le domande ritenendo insussistenti i presupposti di non imputabilità alle parti e di non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale oppure a terzi, qualificando il posticipo delle consegne e l’annullamento degli ordini come vicende inerenti ai rapporti contrattuali e alla gestione aziendale. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e degli artt. 1, 3 e 11, comma 1, del d.m. n. 95442/2016, la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza, inattendibilità e travisamento dei fatti e dei presupposti, nonché violazione dell’art. 11, comma 2, del d.m. n. 95442/2016 e difetto di istruttoria. L’INPS ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine per impugnare fosse decorso dalla formazione del silenzio sul ricorso amministrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Il ricorso amministrativo proposto dalla società il 30 aprile 2023 ai sensi degli artt. 26 e 47 della l. n. 88/1989 non era stato deciso dal Comitato competente entro novanta giorni. Tale inerzia è stata qualificata come silenzio significativo di rigetto, con maturazione del termine per ricorrere il 29 luglio 2023 e scadenza del termine decadenziale di sessanta giorni il 30 ottobre 2023, data di notificazione del ricorso; il ricorso è quindi tempestivo. Nel merito, il TAR ha accolto la prima censura, ritenendo che il calo degli ordinativi fosse improvviso, imprevedibile e riconducibile a una causa di forza maggiore consistente nel generale rallentamento della domanda, non a inadempimenti contrattuali dei clienti o a scelte organizzative dell’impresa. L’INPS ha erroneamente considerato soltanto il posticipo delle consegne e l’annullamento di ordini già evasi, senza valutare il più ampio contesto macroeconomico e il calo complessivo, riguardante sia gli ordini pregressi sia quelli nuovi. Il diniego è stato inoltre ritenuto irragionevole e contraddittorio rispetto ai successivi provvedimenti dello stesso INPS, che avevano accolto domande di CIGO della medesima impresa e della committente per periodi immediatamente successivi, sulla base di relazioni tecniche sostanzialmente analoghe. La restante censura è stata assorbita. Gli atti di diniego sono stati annullati; l’INPS è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 148/2015

    La concessione della CIGO presuppone una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuta a cause non imputabili all’impresa, ai lavoratori o ai terzi, e non riconducibili all’organizzazione o programmazione aziendale.

  • artt. 1, 3 e 11 d.m. n. 95442/2016

    La disciplina regolamentare della CIGO richiede la verifica della temporaneità e della non imputabilità della causale e impone una valutazione coerente della relazione tecnica e delle circostanze dedotte dal richiedente.

  • art. 11, comma 2, d.m. n. 95442/2016

    La disposizione è stata invocata in relazione all’istruttoria sulla domanda di CIGO e alle verifiche richieste all’INPS, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego deve esporre una motivazione coerente con i fatti rappresentati e con l’istruttoria; è illegittimo se trascura il contesto complessivo posto a fondamento della domanda.

  • artt. 26, comma 1, lett. e, e 47, commi 3 e 4, l. n. 88/1989

    “trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria”

    Il ricorso amministrativo contro il diniego di CIGO deve essere deciso dal Comitato competente; il mancato riscontro entro novanta giorni determina un silenzio significativo di rigetto, impugnabile nel termine decadenziale previsto dal processo amministrativo.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine di sessanta giorni per l’azione di annullamento decorre dalla formazione del silenzio significativo di rigetto previsto dall’art. 47, comma 4, della l. n. 88/1989.

  • art. 6 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale criterio generale per qualificare il silenzio maturato su un ricorso amministrativo come silenzio rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissione alla CIGO, il calo degli ordinativi può integrare una causa non imputabile all’impresa quando sia riconducibile a un improvviso e imprevedibile rallentamento generale della domanda e non a inadempimenti contrattuali, scelte organizzative o programmazione aziendale.
  • Nel valutare una domanda di CIGO, l’INPS deve considerare il contesto economico complessivo e l’effettiva incidenza del calo della domanda sia sugli ordini già acquisiti sia sui nuovi ordinativi; non può fondare il diniego sulla sola qualificazione del posticipo delle consegne o dell’annullamento degli ordini come vicenda contrattuale.
  • È irragionevole e contraddittorio il diniego di CIGO che si discosti, senza adeguata giustificazione, da successive decisioni favorevoli dell’amministrazione relative a periodi temporalmente contigui e a situazioni documentali sostanzialmente analoghe.
  • Quando la legge stabilisce che, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo contro il diniego di una prestazione, l’interessato può adire l’autorità giudiziaria, il silenzio dell’organo competente assume valore significativo di rigetto e il termine per l’azione di annullamento decorre dalla sua formazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTermini del procedimento e silenzioTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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