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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24285/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce tre motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata notifica all'imputato, detenuto in Belgio, dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, del decreto di citazione a giudizio in appello e dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, con conseguente vizio per processo svolto in contumacia in violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p.; 2) vizio di motivazione sulla prova di precedenti transazioni e sulla determinazione dell'aumento di pena per continuazione ex art. 81 c.p., ritenuto eccessivo e non adeguatamente provato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione gravemente lacunosa da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Suprema Corte ha ritenuto che la causa estintiva sopravvenuta (prescrizione) possa e debba essere rilevata anche nel procedimento di cassazione, valutata la data del tempus commissi delicti (28/10/2010), i tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo) e il periodo di sospensione ex art. 175 c.p.p. per effetto della istanza di remissione in termini. La Corte ha inoltre osservato che non appare manifestamente infondata l'eccezione di nullità del giudizio di appello per contumacia dell'imputato (detenuto all'estero), ma essendo intervenuta la prescrizione ha deciso per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 81

    Richiamata in relazione all'aumento di pena per il concorso di reati (continuazione); la Corte prende atto del motivo ma risolve il giudizio per prescrizione senza esaminare il merito della valutazione dell'aumento di pena

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato (parte del capo di imputazione)

  • D.Lgs. 231/2007, art. 55

    Richiamato come riferimento normativo nel capo di imputazione (decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa degli enti)

  • Codice di procedura penale, art. 159

    Norma sulle forme di citazione per l'imputato irreperibile; il processo di appello era stato svolto con dichiarazione di irreperibilità e citazione nelle forme previste da questa norma

  • Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    Prevede i casi di nullità per procedimento svolto in contumacia; il ricorrente deduceva la nullità dell'appello per la sua contumacia

  • Codice di procedura penale, art. 179 comma 1

    Disciplina gli effetti della dichiarazione di contumacia e le tutele processuali; richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità del giudizio di appello

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio cause di proscioglimento o estintive sopravvenute anche in sede di impugnazione; soggiunge la possibilità/necessità di pronunciarsi sulla prescrizione emersa dopo la sentenza impugnata

  • Codice di procedura penale, art. 175

    Regola la sospensione della prescrizione per atti interruttivi o per istanza di remissione in termini; la Corte l'ha considerata nel calcolo della prescrizione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio e decidere il processo in base a una causa estintiva sopravvenuta (es. prescrizione) ai sensi dell'art. 129 c.p.p., anche se il ricorso verteva su profili diversi.
  • Quando l'imputato era detenuto all'estero e non ha avuto effettiva conoscenza dei provvedimenti, è ammissibile sollevare eccezioni di nullità per processi svolti in contumacia; tuttavia, se interviene la prescrizione, il giudice può decidere sull'estinzione del reato senza approfondire tali nullità.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati il "tempus commissi delicti", i termini ordinari di prescrizione e i periodi di sospensione previsti dall'ordinamento (es. art. 175 c.p.p. per remissione in termini).
  • Se sussiste la prescrizione, la decisione di annullamento può essere resa "senza rinvio", estinguendo il reato e rendendo superfluo l'esame approfondito dei profili di merito, come la valutazione probatoria o le attenuanti.
  • Le notifiche effettuate al difensore non sempre sostituiscono la necessaria conoscenza personale dell'imputato se questi è irreperibile o detenuto all'estero; in tali casi è opportuno contestare tempestivamente la regolarità delle notifiche e la legittimità del giudizio in contumacia.

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