Sentenza n. 217/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso principale: 1) della determinazione dirigenziale prot. 1626 del 23/09/2022, pubblicata all'albo pretorio sino al 3.10.2022, del Comune di Crotone (Dirigente del Settore 8 "Attività Produttive e valorizzazione del territorio"), con il quale è stata rilasciata alla ANMIC Riabilitazione (p. iva 01912880794) l'autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. n. 502/92 alla realizzazione in Crotone, alla via Peppino Impastato n. 57, di una struttura sanitaria privata per "n. 10 prestazioni/die in centro semiresidenziale per pazienti autistici"; 2) del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale alla realizzazione della struttura di cui al punto che precede, espresso dalla Regione Calabria (Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari) con provvedimento prot. 381877 del 30/08/2022, ad oggetto "rif. Suap 3922 del 30/04/2019R richiesta reiterata con rif. Suap 6926 del 20/05/22. Parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30.01.2020. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie ex art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992. Società Anmic Riabilitazione con sede legale ed operativa in Crotone (KR) Via Peppino Impastato n. 57°; 3) della valutazione resa dalla Regione Calabria - Settore Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri prot. n. 362488 del 5.8.2022, per come richiamata nei provvedimenti di cui ai punti 1) e 2) che precedono, anche se non conosciuta e laddove di interesse; 4) della valutazione positiva dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, richiamata nel predetto parere di compatibilità del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari prot. n. 381877 del 30.08.2022, anche se non conosciuta e laddove di interesse; 5) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso; quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 gennaio 2024: 1) del Decreto dirigenziale della Regione Calabria (Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari Settore 02 - Autorizzazioni ed Accreditamenti) n. 3737 del 16/03/2023, con il quale, in relazione alla struttura sanitaria privata sita nel Comune di Crotone alla via Peppino Impastato n. 57 denominata "Anmic Riabilitazione", è stata rilasciata alla ANMIC Riabilitazione (p. iva 01912880794) l'autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. n. 502/92 all'esercizio per l'erogazione di "n. 10 prestazioni/die in centro semiresidenziale per pazienti autistici"; 2) della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone n. 92 del 15/09/2023, con la quale si sarebbe avuta la presa d'atto della "Relazione conclusiva della Commissione Aziendale per l'Autorizzazione Sanitaria" e sarebbe stato espresso "parere favorevole sul possesso dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali per l'autorizzazione sanitaria all'esercizio per l'erogazione di n. 10 prestazioni pro/die in centro diurno semiresidenziale per autismo, riferita alla struttura sanitaria privata denominata "Anmic Riabilitazione" con sede legale ed operativa in Via Peppino Impastato, 57 nel Comune di Crotone (KR)"; 3) della predetta "Relazione conclusiva della Commissione Aziendale per l'Autorizzazione Sanitaria", parimenti conosciuta solo negli estremi in quanto menzionata nel provvedimento di cui al punto 1) che precede ma ignota nei contenuti; 4) della nota prot. 424843 del 27.9.2022, anch'essa conosciuta solo negli estremi in quanto menzionata nel provvedimento di cui al punto 1) che precede ma ignota nei contenuti, con la quale la Regione Calabria avrebbe "richiesto alla Commissione Straordinaria dell'Asp di Cosenza (CS) l'attivazione delle procedure riguardanti la verifica sul possesso dei requisiti di legge, nei modi, forme e condizioni previsti dalla vigente normativa"; 5) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso. quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 marzo 2024: 1) del DCA n. 23 del 25/01/2024, comunicato alla ricorrente il 31/01/2024, con il quale il Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, in relazione alla struttura sanitaria privata sita nel Comune di Crotone alla via Peppino Impastato n. 57 denominata “Anmic Riabilitazione”, ha rilasciato alla ANMIC Riabilitazione (p. iva 01912880794) l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di “n. 10 prestazioni pro/die in centro diurno semiresidenziale per autismo”; 2) della nota prot. n. 30611 del 6/7/2023, conosciuta in quanto menzionata nel provvedimento di cui al punto 1) che precede, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha espresso il “parere di compatibilità con i LEA e il fabbisogno per l’erogazione di n. 10 prestazioni pro/die in centro diurno semiresidenziale per autismo”; 3) del verbale di “verifica finale” dell’Organismo Tecnicamente Accreditante costituito presso la Regione Calabria (Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute – Settore n. 5 “Rilascio Autorizzazioni e Accreditamento Strutture Sanitarie – Servizi Ispettivi”) del 12/12/2023, anch’esso conosciuto in quanto menzionato nel provvedimento di cui al punto 1) che precede, relativo alla predetta struttura sanitaria privata denominata “Anmic Riabilitazione”, “attestante il possesso dei requisiti di accreditamento per l’erogazione di n. 10 prestazioni pro/die in centro diurno semiresidenziale per autismo”; 4) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all’accoglimento dei presenti motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione comunale alla realizzazione di una struttura sanitaria privata della controinteressata per dieci prestazioni giornaliere semiresidenziali destinate a pazienti autistici, nonché i successivi titoli di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che aveva richiesto l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura per venti prestazioni giornaliere semiresidenziali per pazienti autistici, ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Crotone alla controinteressata per dieci prestazioni, unitamente al parere regionale di compatibilità e agli atti presupposti. Con il primo motivo ha dedotto l’incompetenza del dirigente comunale, sostenendo che l’autorizzazione avrebbe dovuto essere adottata dal Sindaco quale autorità sanitaria locale, in violazione dell’art. 193 R.D. n. 1265/1934, dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, della legge regionale calabrese e del relativo regolamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sulle autorizzazioni sanitarie e l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che, in presenza di più domande per le medesime prestazioni, la Regione avrebbe dovuto svolgere una comparazione effettiva dei progetti secondo i criteri regolamentari, utilizzando il criterio cronologico solo in via residuale. Ha inoltre contestato la mancata spiegazione delle ragioni per cui alla controinteressata fossero state assegnate dieci prestazioni a fronte della propria domanda anteriore per venti prestazioni. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato l’autorizzazione regionale all’esercizio rilasciata alla controinteressata, deducendone l’illegittimità derivata e vizi propri relativi alla verifica dei requisiti, al fabbisogno e alla localizzazione. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato l’accreditamento istituzionale, deducendo l’illegittimità derivata e la violazione delle norme che richiedono il previo perfezionamento dei titoli autorizzatori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute, non avendo tale amministrazione adottato alcuno degli atti impugnati, mentre ha respinto l’analoga eccezione riferita al Commissario ad acta, autore del provvedimento di accreditamento impugnato. Ha respinto l’istanza di riunione con altri ricorsi, ritenendo non integrata in modo completo l’identità soggettiva e oggettiva e comunque preferibile la trattazione separata. Ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse della ricorrente, ritenendo che la titolarità dell’accreditamento per le medesime prestazioni conferisse una posizione differenziata; ha inoltre escluso che le contestazioni sulla preferibilità della struttura controinteressata fossero questioni di rito, trattandosi di profili di merito. Il primo motivo è stato respinto: la normativa attribuisce la competenza al Comune senza riservarla espressamente al Sindaco. Il richiamo regolamentare al Sindaco riguarda la documentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio e non attribuisce una competenza derogatoria; l’art. 193 R.D. n. 1265/1934 non fonda la competenza sindacale ed è comunque superato, per le autorizzazioni sanitarie, dal d.lgs. n. 502/1992. In applicazione dell’art. 107 TUEL, la competenza gestionale spetta al dirigente, in assenza di un’espressa attribuzione legislativa agli organi politici. Il secondo motivo è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che la Regione avesse motivato l’assegnazione delle dieci prestazioni alla controinteressata mediante richiami generici alla localizzazione, alle esigenze territoriali e alla redistribuzione equa del fabbisogno, senza indicare le concrete esigenze considerate né svolgere una comparazione effettiva. La motivazione risultava inoltre standardizzata e identica per più strutture, mentre il criterio della redistribuzione equa non era previsto dai regolamenti applicabili. Il richiamo alla maggiore raggiungibilità non era coerente con il fatto che tre delle quattro strutture assegnatarie, comprese quella della ricorrente e quella della controinteressata, erano ubicate nella stessa città. Il TAR ha quindi annullato l’autorizzazione comunale alla realizzazione e i pareri regionali presupposti, imponendo alle amministrazioni una nuova valutazione effettiva e motivata secondo i criteri regolamentari. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: l’autorizzazione all’esercizio, relativa alle stesse prestazioni, presuppone l’autorizzazione alla realizzazione e viene meno automaticamente con l’annullamento di quest’ultima. Analoga sorte è stata dichiarata per i secondi motivi aggiunti: l’accreditamento istituzionale presuppone il previo titolo autorizzatorio e viene meno automaticamente quando questo è caducato. Le spese sono state poste a carico della Regione Calabria, liquidate in euro 4.000 oltre accessori; Comune, controinteressata e Commissario ad acta non sono stati ritenuti responsabili del vizio di motivazione.
Norme richiamate
art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione; per la realizzazione il Comune acquisisce dalla Regione la verifica di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture.
La verifica regionale di compatibilità costituisce un endoprocedimento vincolante per il Comune e deve consistere in una valutazione concreta e attuale del fabbisogno, della localizzazione e dell’accessibilità dei servizi.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
È richiamato nel quadro della programmazione sanitaria e della compatibilità delle strutture private con l’organizzazione del servizio sanitario regionale.
art. 3, commi 1 e 5, L.R. Calabria n. 24/2008
L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private è rilasciata dal Comune territorialmente competente, previa verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale.
L’attribuzione legislativa al Comune, non accompagnata da una riserva espressa in favore del Sindaco, deve essere coordinata con l’art. 107 TUEL e comporta la competenza gestionale del dirigente.
art. 6, comma 1, regolamento attuativo L.R. Calabria n. 24/2008, D.C.A. n. 81/2016
Qualora siano presentate diverse richieste per le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale, il Dipartimento regionale effettua la verifica di compatibilità procedendo alla comparazione dei progetti; in caso di parità viene data preferenza ai progetti presentati anteriormente.
Il criterio cronologico è residuale e può essere superato solo sulla base di un esame effettivo degli altri criteri regolamentari, con motivazione concreta e riferita al caso specifico.
art. 6, comma 1, regolamento attuativo L.R. Calabria n. 24/2008, come modificato dal D.C.A. n. 160/2022
La verifica di compatibilità è effettuata sulla base del fabbisogno complessivo, della localizzazione territoriale delle strutture presenti e del criterio cronologico in caso di più domande per le stesse prestazioni.
Anche la disciplina sopravvenuta conferma la rilevanza del fabbisogno, della localizzazione e del criterio cronologico, senza legittimare criteri ulteriori non previsti né motivazioni meramente standardizzate.
art. 107 d.lgs. n. 267/2000
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
In assenza di una specifica attribuzione legislativa al Sindaco, l’autorizzazione sanitaria comunale è legittimamente adottata dal dirigente competente, trattandosi di atto gestionale.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
La valutazione regionale, pur ampiamente discrezionale, deve esplicitare in modo effettivo le concrete ragioni territoriali e programmatorie della scelta; motivazioni identiche e astratte per più strutture non sono sufficienti.
art. 70 c.p.a.
La riunione di ricorsi connessi è facoltativa e presuppone una connessione soggettiva e oggettiva; il giudice può comunque preferire la trattazione separata per ragioni di migliore gestione della controversia.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio impugnatorio la legittimazione passiva spetta all’amministrazione che ha effettivamente emanato l’atto impugnato.
art. 8-bis e seguenti d.lgs. n. 502/1992
La progressione dei titoli sanitari secondo il modello autorizzazione, accreditamento e accordo implica che ciascun titolo successivo presupponga la validità del precedente.
Massime di principio
- Quando più operatori chiedono l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie per le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale, la Regione deve svolgere una valutazione comparativa effettiva sulla base dei criteri normativi relativi a fabbisogno, localizzazione, accessibilità ed esigenze territoriali; il criterio cronologico può operare in via residuale soltanto dopo tale esame.
- La discrezionalità amministrativa e tecnica nella verifica regionale di compatibilità sanitaria non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare in modo concreto e specifico le ragioni della scelta. Sono illegittime motivazioni meramente formali, standardizzate o identiche per più strutture, prive dell’indicazione delle effettive esigenze territoriali considerate.
- Un criterio di selezione o distribuzione delle prestazioni sanitarie non previsto dalla disciplina regolamentare, quale la generica redistribuzione “equa” dei posti, non può sostituire i criteri normativamente stabiliti né giustificare il superamento della priorità cronologica senza una concreta istruttoria comparativa.
- Quando la legge attribuisce al Comune la competenza a rilasciare un’autorizzazione sanitaria senza riservarne espressamente l’adozione al Sindaco, l’atto rientra nella competenza gestionale del dirigente ai sensi dell’art. 107 TUEL, salvo diversa e specifica disposizione legislativa.
- L’autorizzazione sanitaria all’esercizio relativa alle medesime prestazioni è presupposta dall’autorizzazione alla realizzazione della struttura; l’annullamento di quest’ultima determina il venir meno dell’autorizzazione all’esercizio per carenza del necessario presupposto.
- L’accreditamento istituzionale non può sussistere per prestazioni il cui esercizio non sia previamente autorizzato; l’annullamento dell’autorizzazione alla realizzazione e dei conseguenti titoli autorizzatori comporta il venir meno automatico dell’accreditamento relativo alle stesse prestazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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