Ordinanza n. 1946/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco degli operatori ammessi con riserva e successivi atti di rettifica e ripubblicazione relativi alla prenotazione di risorse per percorsi di formazione professionale, nonché guida operativa della procedura click day e, ove occorra, l'avviso pubblico presupposto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti adottati nell'ambito dell'Avviso Pubblico n. 1/2026 POC Sicilia 2014-2020, relativo alla costituzione del Catalogo regionale dell'offerta formativa e alla realizzazione di percorsi di qualificazione professionale. Ha contestato, in particolare, la propria mancata ammissione alla fruizione delle agevolazioni e ha chiesto il riconoscimento della prenotazione delle risorse per un progetto dell'importo di 83.225,02 euro, la cui domanda risultava confermata a sistema il 17 aprile 2026 alle ore 14:26. È stata inoltre censurata la previsione dell'obbligatorio previo caricamento delle progettazioni esecutive in una procedura a sportello (click day), ritenuta idonea a limitare significativamente la concorrenza tra gli enti di formazione. Il TAR, rilevata la necessità di verificare l'ammissibilità del ricorso, ha chiesto alla ricorrente di documentare la riferibilità alla controinteressata dell'indirizzo PEC utilizzato per la notificazione e il pubblico registro dal quale l'indirizzo è stato tratto. Ha inoltre richiesto all'amministrazione il codice fiscale o la partita IVA della controinteressata e l'indirizzo PEC utilizzato nella procedura. Ai fini dello scrutinio delle censure e della domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione una relazione documentata sulle ragioni della mancata inclusione della ricorrente nell'elenco degli ammessi, chiarendo se l'esclusione dipendesse dall'ordine cronologico di presentazione del progetto esecutivo e/o della richiesta di risorse oppure dalla richiesta di risorse per percorsi di costo superiore alle disponibilità residue, con conseguente ammissione di un progetto di costo inferiore o pari alle risorse residue, secondo quanto previsto dall'art. 8.2 dell'avviso pubblico.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso la domanda cautelare. Ha disposto incombenti istruttori per verificare l'ammissibilità del ricorso e per acquisire dall'amministrazione chiarimenti documentati sulle concrete ragioni dell'esclusione della ricorrente dall'elenco degli operatori ammessi alla fruizione delle risorse. Gli adempimenti devono essere eseguiti nelle forme del processo amministrativo telematico e nei termini indicati in motivazione, nel rispetto dell'art. 55 c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull'illegittimità degli atti, sulla spettanza delle risorse o sulla sospensione della loro efficacia.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
al fine di verificare – ai sensi dell’art. 73 c.p.a. - l’ammissibilità del ricorso
Il giudice ha utilizzato la norma per disporre gli adempimenti necessari alla verifica dell'ammissibilità del ricorso, in particolare quanto alla notificazione alla controinteressata.
art. 55 c.p.a.
nel rispetto dei termini di cui all’art. 55 c.p.a.
Gli incombenti istruttori devono essere eseguiti nel rispetto dei termini processuali richiamati per la trattazione della domanda cautelare.
art. 8.2 dell'avviso pubblico approvato con DDG n. 1126 del 19.03.2026
con conseguente ammissione di un progetto di costo inferiore o pari alle risorse residue ancora disponibili
La disposizione dell'avviso è indicata dall'amministrazione come possibile criterio applicato nella gestione delle richieste di prenotazione eccedenti le risorse residue; il TAR ne ha chiesto la concreta applicazione nel caso controverso.
Massime di principio
- Quando l'ammissibilità del ricorso dipende dalla valida notificazione a un controinteressato, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare la riferibilità dell'indirizzo PEC utilizzato e l'origine dell'indirizzo da un pubblico registro.
- Nelle controversie relative a procedure telematiche di prenotazione di risorse pubbliche, l'amministrazione deve chiarire e documentare le ragioni concrete della mancata ammissione, indicando se il risultato sia dipeso dall'ordine cronologico di presentazione delle domande, dalla presentazione del progetto esecutivo o dall'insufficienza delle risorse residue rispetto al costo del percorso richiesto.
- Quando l'esame delle censure e della domanda cautelare presuppone l'accertamento di fatti amministrativi non adeguatamente documentati, il giudice può disporre una relazione istruttoria dell'amministrazione e rinviare la trattazione senza definire il merito o la cautela.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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