Cassazione Civile, Ordinanza n. 37531/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite in materia di distanze tra costruzioni. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda principale di demolizione proposta da alcuni confinanti e, solo in parte, la domanda riconvenzionale della convenuta volta ad accertare l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio. Avverso la sentenza di primo grado erano stati proposti separati appelli: uno dalla convenuta soccombente, l'altro dai giudici di merito attori. La Corte d'appello, riuniti i giudizi, aveva dichiarato improcedibile l'appello autonomo della convenuta perché notificato ai precedenti difensori della controparte, ritenendo il vizio equiparabile a inesistenza della notificazione e dunque non sanabile; per effetto di ciò aveva anche dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla stessa convenuta nel procedimento riunito. La ricorrente in cassazione ha censurato tale soluzione con quattro motivi; il primo, fondato su violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c., lamentava che la Corte d'appello avesse ignorato l'ordine di rinnovazione della notificazione già impartito e regolarmente eseguito, e soprattutto avesse qualificato il vizio come inesistenza anziché come nullità sanabile. Gli altri motivi riguardavano il contrasto fra decisione e ordine di rinnovazione, la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale e, in via subordinata, la richiesta di decisione nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo censurato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà esaminare l'appello proposto dalla ricorrente e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione eseguita al difensore originario revocato, anziché al nuovo difensore, non integra inesistenza ma nullità sanabile, con conseguente rinnovabilità ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
la nullità della notificazione dell'atto di impugnazione è sanabile mediante rinnovazione; il giudice non può trattarla come inesistenza quando l'atto sia comunque riconoscibile come notificazione.
art. 331 c.p.c.
è richiamato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte chiamata e rimasta intimata.
Massime di principio
- L'inesistenza della notificazione è configurabile soltanto quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell'atto notificatorio; ogni altra difformità dal modello legale rientra nella nullità.
- La notificazione dell'impugnazione eseguita al difensore originario revocato, anziché al difensore sostituito, non è inesistente ma nulla, anche se la controparte sia a conoscenza legale della sostituzione.
- La nullità della notificazione dell'atto di impugnazione è suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., sicché non può essere pronunciata l'improcedibilità se il vizio è stato sanato nel corso del giudizio.
- Se l'accoglimento di un motivo di ricorso travolge la base logica della pronuncia impugnata, i motivi ulteriori restano assorbiti.
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