Cassazione Penale, Sentenza n. 11919/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione presentato contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per tentato omicidio (esecutore materiale) commesso il 12/08/1999. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) errata applicazione dell'art.54 c.p. (stato di necessità) sostenendo di essere stato costretto dagli altri imputati ad eseguire l'azione; 2) violazione procedurale per omissione della rinnovazione del decreto di irreperibilità successivamente alla notifica dell'avviso ex art.415-bis c.p.p., con conseguente nullità degli atti successivi; 3) violazione di norme sul trattamento sanzionatorio (art.133, 62-bis e 69 c.p.) e vizio di motivazione per eccessività della pena e diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dello stato di necessità non era stata prospettata in appello né risultava nella sentenza impugnata e l'atto di appello non è stato allegato al ricorso (violazione del principio di autosufficienza). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la rinnovazione del decreto di irreperibilità è avvenuta (decreti del 4/2/2003, 30/3/2009 e 18/6/2014) e, in ogni caso, l'eventuale omissione doveva essere eccepita in appello; omissione eventualmente verificatasi è stata sanata da successivo decreto. Il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale ha motivato compiutamente la scelta del trattamento sanzionatorio (limite superiore della pena), richiamando gli indici di cui all'art.133 c.p. (gravità oggettiva della condotta, irreperibilità post factum, assenza di resipiscenza, precedenti). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art.54 cod. pen.
Invocata dal ricorrente come causa di esclusione del dolo (stato di necessità). La Corte ha escluso l'esame in cassazione perché la questione non era stata sollevata in grado d'appello e quindi è inammissibile in sede di legittimità.
art.110, 56, 575, 576 n.2 cod. pen.
Articoli costitutivi dell'imputazione (concorso, tentato omicidio, aggravante della premeditazione). La Corte ha confermato l'esistenza del dolo omicidiario e la sussistenza della fattispecie contestata.
art.415-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla notifica per il giudizio d'appello: la Corte ha evidenziato che la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello a un contumace richiede la preventiva emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, principio che è stato considerato rispettato nel caso concreto.
art.178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla nullità degli atti successivi all'omessa rinnovazione del decreto di irreperibilità; la Corte ha ritenuto che la rinnovazione sia avvenuta e comunque che l'eventuale omissione fosse suscettibile di sanatoria o dovuta eccepirsi in appello.
art.133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena: la Corte territoriale ha applicato e motivato l'utilizzo degli indici previsti da questa norma (gravità della condotta, personalità, precedenti, comportamento post delictum) per giustificare la pena al limite superiore dell'area edittale.
art.62-bis cod. pen.
Richiamato relativamente alla recidiva (valutazione aggravante); la Corte ha ritenuto pertinente il peso dei precedenti ai fini della determinazione della pena.
art.69 cod. pen.
Richiamato tra le norme relative alla determinazione della pena in concorso di reati o fattispecie, evocato dal ricorrente nella doglianza sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha comunque ritenuto motivata l'applicazione delle regole di commisurazione.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata limitatamente all'ammissione dei motivi di cassazione nei limiti previsti; la Corte ha riprodotto i motivi nei limiti stabiliti da questa norma.
art.606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi sulla base di tali disposizioni, dichiarando uno inammissibile e gli altri infondati.
art.616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Questione di merito nuova (es. stato di necessità) non sollevata in appello non può essere per la prima volta decisa in cassazione: il ricorso per cassazione è inammissibile se introduce profili volontariamente sottratti al giudice di merito.
- In materia di contumacia/irreperibilità, la notifica del decreto di fissazione dell'appello a soggetto già contumace richiede la preventiva rinnovazione del decreto di irreperibilità; tuttavia, eventuali omissioni processuali devono essere eccepite tempestivamente nel grado competente (in appello) e possono essere sanate da successivi provvedimenti di rinnovazione.
- La valutazione delle attenuanti/generiche e la commisurazione della pena sono giudizi di fatto del giudice del merito: in sede di legittimità sono sindacabili solo se la motivazione è contraddittoria o del tutto carente; una motivazione puntuale che richiami gli indici dell'art.133 c.p. rende il sindacato di cassazione generalmente inefficace.
- Per chi impugna in cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza (allegare gli atti necessari, come l'atto di appello) e collegare espressamente i nuovi profili di doglianza ai motivi già dedotti nei gradi precedenti.
- La recidiva e i precedenti personali, insieme al comportamento post delictum (es. irreperibilità), sono elementi valutabili come aggravanti ai fini della determinazione della pena; il loro richiamo motivato giustifica l'irrigidimento del trattamento sanzionatorio.
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