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Sentenza

Sentenza n. 10539/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero della Giustizia ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 23.10.2025 nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia indetto il 30.07.2025; 2. del giudizio negativo di 19,50 comminato alla ricorrente in relazione alla prova scritta dalla medesima sostenuta, che ha cagionato il suo mancato superamento del concorso in oggetto; 3. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, di mancato superamento della prova scritta della ricorrente; 4. dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero della Giustizia per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati male, errati o con più risposte possibili; 5. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26.2.2026: 1. del provvedimento di approvazione della graduatoria dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”, per la posizione di “Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02”, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18.02.2026, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; 2. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202515616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito negativo della prova scritta del concorso, con attribuzione del punteggio di 19,50/30, nonché graduatoria finale nella parte in cui non include la candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti gestori del concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il mancato superamento della prova scritta del concorso per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, contestando il punteggio di 19,50/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30. Ha dedotto l'illegittimità della correzione di due quesiti, sostenendo di avere fornito risposte corrette, nonché, in via più generale, vizi dei quiz perché formulati in modo erroneo, ambiguo o con più risposte possibili. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria dei vincitori, approvata e pubblicata il 18 febbraio 2026, nella parte in cui non risultava inserita. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto beneficiario degli effetti della graduatoria e futuro datore di lavoro dei vincitori. Nel merito ha ritenuto infondata la contestazione relativa al quesito n. 3, concernente la proporzione verbale "Giustizia: pace = X: colomba". La risposta indicata dalla commissione, "spada", è stata giudicata l'unica corretta, poiché la spada costituisce un simbolo iconograficamente equivalente alla giustizia, mentre "donna" esprime un significato neutro e non il simbolo della giustizia. Poiché la ricorrente non avrebbe potuto raggiungere la soglia di 21/30 neppure mediante l'accoglimento della contestazione relativa al secondo quesito, il TAR ha ritenuto inutile esaminarlo per difetto di prova di resistenza. Ha inoltre dato atto, incidentalmente, della parziale cessazione della materia del contendere sul quesito n. 15, poiché l'amministrazione aveva già rettificato in autotutela il punteggio, riconoscendo come equivalenti le risposte "clemenza" e "tolleranza"; tale rettifica, tuttavia, non era sufficiente a consentire il superamento della prova. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla valutazione di quesiti concorsuali, la contestazione di una risposta non è sufficiente a determinare l'annullamento dell'esito se il candidato non dimostra che, anche considerando la risposta contestata come corretta, raggiungerebbe la soglia minima di idoneità: opera il principio della prova di resistenza.
  • Quando un quesito concorsuale richiede di individuare il termine simbolicamente o semanticamente equivalente a un altro, la correttezza della risposta può essere valutata alla luce del significato consolidato nell'iconografia e nell'uso comune, purché una sola opzione presenti tale equivalenza.
  • Se l'amministrazione rettifica autonomamente il punteggio di una prova concorsuale riconoscendo la correttezza o equivalenza della risposta del candidato, la relativa contestazione può cessare parzialmente di avere oggetto; la rettifica non determina tuttavia l'accoglimento del ricorso se il candidato resta comunque sotto la soglia di idoneità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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