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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37666/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La vicenda origina da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato un atto impositivo relativo alla liquidazione dell'imposta di successione, seguito da ulteriori avvisi. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, che la CTR non avrebbe considerato la carenza di interesse al ricorso della contribuente. Con ordinanza n. 38260/2021 la Corte aveva dichiarato inammissibile quel ricorso per difetto di specificità, rilevando la mancata riproduzione degli avvisi impugnati e la mancata indicazione degli estremi, del contenuto e della data di notifica. Nel presente procedimento la contribuente ha chiesto la correzione materiale dell'ordinanza, perché le spese erano state liquidate in suo favore ma non anche in favore del difensore antistatario. La Corte affronta però preliminarmente la procedibilità dell'istanza di correzione, richiamando il principio secondo cui il rimedio per l'omessa distrazione delle spese al difensore antistatario è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., esperibile anche davanti alla Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.; tuttavia l'istanza è stata ritenuta improcedibile perché non era stata depositata copia autentica della sentenza/ordinanza da correggere, essendo insufficiente la mera copia estratta dal PCT priva delle attestazioni di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che, pur essendo astrattamente corretto il rimedio della correzione per l'omessa distrazione delle spese al difensore antistatario, l'istanza non fosse procedibile per mancato deposito della copia autentica del provvedimento da correggere, come richiesto dal rinvio dell'art. 391-bis c.p.c. alla disciplina del ricorso per cassazione e, in particolare, dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre escluso una pronuncia sulle spese del procedimento, sia per mancanza di attività difensiva dell'intimata, sia perché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non prevede una vera soccombenza. È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per sanare l'omessa distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione, per effetto del rinvio operato dall'art. 391-bis c.p.c.

  • art. 391-bis c.p.c.

    L'istanza di correzione dell'errore materiale avverso una pronuncia della Cassazione è soggetta, per quanto compatibile, alla disciplina del ricorso per cassazione, inclusi gli adempimenti documentali richiesti dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    È necessario depositare la copia autentica del provvedimento impugnato/correggendo; la sua mancanza comporta l'improcedibilità dell'istanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • L'omessa distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con rimedi diversi, anche quando l'errore si annidi in una pronuncia della Corte di cassazione.
  • L'istanza di correzione proposta dinanzi alla Corte di cassazione è improcedibile se non è depositata copia autentica del provvedimento da correggere; non basta una copia informatica estratta dal PCT priva delle necessarie attestazioni di conformità.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si pronuncia sulle spese, poiché si tratta di un procedimento di natura amministrativa e non contenziosa in senso proprio.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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