Ordinanza n. 13277/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della Delibera n. 321/24/CONS-Ordinanza-Ingiunzione dell’11.09.2024 nei confronti della ditta individuale Modaro Pietro per la violazione della disposizione normativa contenuta nell''art. 9 comma 1 del decreto legge 18 Luglio 2018 n. 87, convertito con legge 9 Agosto 2018 n. 96 (Cont.-23/24/DSDI-Proc-60/BL) e di ogni altro atto presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera n. 321/24/CONS-Ordinanza-Ingiunzione dell'11 settembre 2024, relativa alla contestata violazione dell'art. 9, comma 1, d.l. 87/2018, convertito dalla l. 96/2018
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera-ordinanza-ingiunzione con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni gli ha contestato la violazione dell'art. 9, comma 1, del d.l. 87/2018. All'udienza pubblica le parti hanno congiuntamente chiesto il rinvio della trattazione del merito, in ragione della pendenza di una questione di legittimità costituzionale sulle norme applicate dall'Autorità, sollevata da questa Sezione con ordinanza n. 15037/2025, nonché di due questioni pregiudiziali sottoposte dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-194/25 e C-421/24.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio mediante sospensione impropria, ritenendo che le questioni di costituzionalità e quelle pregiudiziali europee fossero potenzialmente rilevanti ai fini della decisione. La sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a. Il giudizio dovrà essere riassunto e proseguito, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante domanda di fissazione di udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della decisione sulle questioni pregiudiziali.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.l. 87/2018, convertito dalla l. 96/2018
Disposizione la cui violazione è stata contestata dall'Autorità e sulla cui applicazione pendevano questioni di costituzionalità e pregiudiziali europee.
art. 295 c.p.c.
Ritenuto applicabile al processo amministrativo per disporre la sospensione impropria del giudizio in presenza di questioni pregiudiziali potenzialmente rilevanti per la decisione.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Richiama l'art. 295 c.p.c. nel processo amministrativo.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Prevede la prosecuzione del giudizio sospeso mediante domanda di fissazione di udienza da presentare entro il termine perentorio indicato dal giudice, nel caso concreto 90 giorni dalla pubblicazione della decisione sulle questioni pregiudiziali.
Massime di principio
- La sospensione impropria del processo amministrativo può essere disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., richiamato dall'art. 79, comma 1, c.p.a., quando siano pendenti questioni di legittimità costituzionale o questioni pregiudiziali europee potenzialmente rilevanti ai fini della decisione.
- Dopo la definizione delle questioni pregiudiziali che hanno determinato la sospensione, il giudizio amministrativo deve essere proseguito ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante domanda di fissazione di udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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