Cassazione Penale, Sentenza n. 3586/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma di condanna per omicidio (sentenza di primo grado del 24/11/2009) e avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di ammissione al rito abbreviato. Il ricorso deduce: (i) errata esclusione del rito abbreviato per presunta intempestività della richiesta, alla luce della restituzione nel termine per appellare ai sensi dell'art.175 c.p.p.; (ii) nullità o vizio di motivazione delle notifiche effettuate con modalità per latitanti (art.165, 295, 296 c.p.p.), e contestuale illegittimità della dichiarazione di latitanza; (iii) utilizzabilità illegittima di dichiarazioni rese in indagine e di individuazioni fotografiche svolte senza interprete e con teste che non parlavano italiano (art. 512 e art. 143-bis c.p.p.); (iv) mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari perché riesamini la richiesta di ammissione al rito abbreviato (art. 438 c.p.p.) e, se accolta, individui il compendio probatorio utilizzabile nel contraddittorio. Le censure relative a notifiche/latitanza, utilizzazione delle dichiarazioni e delle individuazioni fotografiche e la questione dell'interprete sono state respinte: la dichiarazione di latitanza e le notificazioni sono state ritenute legittime e la Corte ha motivato la distinzione tra latitanza e irreperibilità; inoltre la Suprema Corte ha escluso di poter operare direttamente la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., rimettendo al giudice del merito le valutazioni consequenziali. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito le restanti doglianze non esaminate.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La restituzione nel termine per appellare per mancata effettiva conoscenza del procedimento attribuisce all'imputato la facoltà di chiedere l'ammissione ai riti alternativi con il primo atto di impulso (es. atto di appello), indipendentemente dalla scadenza dei termini ordinari per tali riti.
art. 295 cod. proc. pen.
L'obbligo di trasmettere 'senza ritardo' il verbale delle vane ricerche al giudice che ha emesso il titolo cautelare non è dotato di termine perentorio tale da invalidare automaticamente la dichiarazione di latitanza se la trasmissione avviene dopo tempo; il ritardo non determina di per sé la nullità del decreto di latitanza.
art. 296 cod. proc. pen.
La dichiarazione di latitanza richiede la prova della volontaria sottrazione all'esecuzione di provvedimenti coercitivi; tale valutazione è distinta dall'accertamento della conoscenza effettiva del procedimento rilevante per la restituzione nel termine.
art. 165 cod. proc. pen.
Per gli imputati dichiarati latitanti è ammessa la notifica mediante consegna al difensore; la legittimità delle notifiche in tale contesto è riconosciuta quando sussistono le condizioni per la dichiarazione di latitanza.
art. 159 e 160 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano le notificazioni agli imputati irreperibili; la Corte sottolinea la differenza tra regime delle notifiche all'irreperibile e quello al latitante, con obblighi di ripetizione delle ricerche per l'irreperibile non estendibili automaticamente al latitante.
art. 169 cod. proc. pen.
Riferita come norma che indica luoghi e criteri per le ricerche in caso di irreperibilità; la Corte ricorda che per la latitanza la completezza delle ricerche va valutata rispetto alle concrete circostanze e non sempre è necessario estendere gli accertamenti all'estero.
art. 512 cod. proc. pen.
Regola l'irripetibilità di atti investigativi; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di irripetibilità non fosse fondata nella fattispecie, valutando utilità e contesto delle sommarie informazioni.
art. 143-bis cod. proc. pen.
Disciplina l'uso della testimonianza resa con interprete; sovente l'assenza dell'interprete può comportare nullità o inutilizzabilità della prova, ma la Corte ha ritenuto nel caso concreto che ciò non determinasse la nullità automatica delle prove utilizzate, valutando la rilevanza e la complessiva attendibilità.
art. 438 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'ammissione al giudizio abbreviato; alla luce della restituzione nel termine, l'imputato può chiedere tale rito con l'atto di appello e il giudice di merito deve valutare l'ammissione e delimitare il materiale probatorio utilizzabile.
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena in caso di applicazione del rito abbreviato; la Corte di legittimità ha ritenuto di non poter applicare direttamente la riduzione ex art. 442 al posto del giudice del merito in sede di annullamento e rinvio.
art. 177 cod. proc. pen.
Principio di tassatività delle nullità: vizi formali non espressamente tipizzati non determinano automaticamente la nullità degli atti; la Corte lo richiama nel valutare la validità del decreto di latitanza.
legge 28 aprile 2014 n. 67 e correlata legge 11 agosto 2014 n. 118
Richiamate nella ricostruzione normativa relativa ai termini e alla disciplina transitoria per l'applicabilità delle disposizioni sulla restituzione nel termine e sull'accesso ai riti alternativi.
d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212
Ha introdotto modifiche normative (es. art. 143-bis) richiamate nella questione sull'assenza dell'interprete; la Corte valuta l'applicazione concreta delle tutele linguistiche.
Massime di principio
- Se l'imputato ottiene la restituzione nel termine per mancata effettiva conoscenza del procedimento (art.175 c.p.p.), può chiedere l'ammissione ai riti alternativi (es. rito abbreviato) anche con il primo atto di impugnazione, senza che la tardività formale precluda l'accesso al rito.
- La dichiarazione di latitanza (art.296 c.p.p.) e la dichiarazione di irreperibilità sono istituti distinti: la latitanza richiede prova della volontaria sottrazione e giustifica notifiche speciali, mentre l'irreperibilità comporta obblighi periodici di ripetizione delle ricerche.
- Il ritardo nella trasmissione del verbale delle vane ricerche previsto dall'art.295 c.p.p. non invalida automaticamente il decreto di latitanza; la valutazione è concreta e non soggetta a termine perentorio.
- L'assenza dell'interprete nella somministrazione di prove a persone che non comprendono l'italiano può comportare problemi di inutilizzabilità, ma la nullità o inutilizzabilità va valutata caso per caso alla luce della sua incidenza sulla attendibilità della prova.
- La Corte di legittimità non sostituisce il giudice del merito nelle valutazioni di merito e di determinazione della pena: annulla e rinvia quando occorre che il giudice di merito eserciti le valutazioni di ammissione al rito e la delimitazione della prova; non è ordinario che la Cassazione applichi direttamente la riduzione di pena ex art.442.
- Quando si richiede l'ammissione a un rito alternativo in sede di appello dopo restituzione del termine, il giudice deve esaminare la richiesta, decidere sull'ammissione e, se necessario, selezionare il materiale probatorio utilizzabile nel contraddittorio.
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