Cassazione Civile, Ordinanza n. 05294/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società consortile per azioni per il pagamento di contributi ordinari dovuti da una pubblica amministrazione socia, relativi all'anno 2014 e a un acconto per l'anno 2015. La pubblica amministrazione propose opposizione sostenendo di non dovere più nulla per il 2015, perché dal 1 gennaio 2015 non avrebbe più avuto la qualità di socia, in ragione della disciplina sulla dismissione delle partecipazioni pubbliche non più necessarie alle finalità istituzionali. Il tribunale accolse in parte l'opposizione, revocò l'ingiunzione e condannò al solo pagamento dei contributi 2014, ritenendo che la mancata alienazione della partecipazione entro il termine fissato dalla legge avesse determinato automaticamente la cessazione della partecipazione stessa. La corte d'appello confermò tale impostazione, escludendo che la cessazione fosse subordinata all'approvazione assembleare in ogni caso. La ricorrente ha quindi censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 27 e 29, l. n. 244/2007 e dell'art. 1, comma 569, l. n. 147/2013, sostenendo che: il dato letterale non imponeva la cessione mediante evidenza pubblica entro il termine; il richiamo alla finalità di spending review era improprio; la parola 'cessa' avrebbe valore atecnico e non comporterebbe automatismo; il comma 569-bis imporrebbe comunque l'approvazione dell'assemblea per la cessazione della partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento dei giudici di merito secondo cui, ai sensi dell'art. 1, comma 569, l. n. 147/2013, la mancata alienazione della partecipazione tramite procedura di evidenza pubblica entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge comporta ope legis lo scioglimento del rapporto sociale e della partecipazione 'ad ogni effetto'. Ha inoltre chiarito che l'art. 1, comma 569-bis, l. n. 147/2013 riguarda solo l'ipotesi in cui l'ente pubblico abbia mantenuto la partecipazione mediante un piano operativo di razionalizzazione ai sensi della l. n. 190/2014, e che solo in tale evenienza la successiva cessazione è soggetta all'approvazione dell'assemblea della società partecipata. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ.
norma posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo della lite.
art. 3, commi 27 e 29, l. n. 244/2007
richiamata come disciplina generale delle partecipazioni societarie pubbliche non necessarie alle finalità istituzionali.
art. 1, comma 569, l. n. 147/2013
la mancata alienazione della partecipazione mediante evidenza pubblica entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge comporta ope legis lo scioglimento del rapporto sociale e della partecipazione 'ad ogni effetto'.
art. 1, comma 569-bis, l. n. 147/2013
non introduce un generale requisito di approvazione assembleare per ogni cessazione; si riferisce alle partecipazioni mantenute tramite piano operativo di razionalizzazione, rispetto alle quali la successiva cessazione è soggetta all'approvazione dell'assemblea.
art. 7, comma 8-bis, d.l. n. 78/2015
norma che ha introdotto il comma 569-bis nell'art. 1 della l. n. 147/2013.
L. n. 125/2015
legge di conversione del d.l. n. 78/2015, richiamata per l'introduzione del comma 569-bis.
art. 1, commi 611 e 612, l. n. 190/2014
richiamati come base dei piani operativi di razionalizzazione delle partecipazioni.
art. 2437-ter c.c.
richiamato nella delibera dell'ente pubblico che aveva manifestato la volontà di recedere.
art. 384, comma 1, c.p.c.
base per la formulazione da parte della Corte dei principi di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina sulla dismissione delle partecipazioni pubbliche non necessarie alle finalità istituzionali può determinare, per effetto della legge, lo scioglimento del rapporto di partecipazione allo spirare del termine previsto, senza necessità di ulteriori atti di cessione se la partecipazione non è stata alienata mediante procedura di evidenza pubblica.
- L'espressione normativa che prevede che la partecipazione non alienata 'cessa ad ogni effetto' va letta come previsione di cessazione automatica del vincolo partecipativo alla scadenza del termine.
- Il comma successivo che richiama l'approvazione dell'assemblea non si applica indistintamente a ogni ipotesi di cessazione della partecipazione, ma solo alle partecipazioni mantenute in base a un piano operativo di razionalizzazione; fuori da tale ipotesi opera il meccanismo legale automatico.
- Nell'interpretazione delle norme sulle partecipazioni pubbliche occorre valorizzare la coerenza sistematica della disciplina e la ratio di contenimento e razionalizzazione delle partecipazioni non strumentali, evitando letture che svuotino di effettività il meccanismo legale di cessazione.
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