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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5436/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per violazioni in materia edilizia (artt. 44 e 95 d.P.R. n. 380/2001) relative alla realizzazione di un manufatto in legno di circa 3,00 x 2,00 m e 2,00 m di altezza sopra una quercia a 3-4 m da terra. L'imputato ha dedotto: (i) carenza e apoditticità della motivazione; (ii) travisamento delle prove e illegittimità della qualificazione dell'opera come non riconducibile a "appostamento fisso per la caccia"; (iii) applicabilità della disciplina regionale (Reg. Umbria n.1/2015 e art.12, comma 5 della L. n.157/1992) che esonererebbe dall'obbligo del titolo edilizio; (iv) intervenuta prescrizione dei reati sulla base di elementi (fotografie, conversazioni WhatsApp) che attesterebbero il completamento dell'opera già nel giugno 2016; (v) violazione del principio "in dubio pro reo"; (vi-vii) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) e difetto di esame della non offensività; (viii) vizio motivazionale nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato, nei limiti di legge, l'impianto motivazionale e le conclusioni delle decisioni di merito. Ha ritenuto che: (i) la qualificazione dell'opera come "casa sull'albero" anziché appostamento fisso per la caccia è fondata su valutazione congrua delle prove e sulle dimensioni effettive (circa 6 mq, superiori al limite regionale di 4 mq); (ii) la disciplina regionale che esonera dagli obblighi edilizi può essere compatibile solo entro limiti dimensionali e è suscettibile di contrasti con la giurisprudenza costituzionale, perciò la semplice richiamata autorizzazione regionale non assume valore automatico; (iii) la documentazione probatoria (in particolare fattura dei materiali del 20/02/2017) giustifica la conclusione che l'opera non è stata certamente ultimata prima del 3/2/2017, escludendo quindi la prescrizione; (iv) la causa di non punibilità per particolare tenuità è stata legittimamente esclusa alla luce delle modalità di esecuzione, delle conseguenze dannose e del comportamento del ricorrente (anche l'inosservanza dell'ordine di demolizione e il tentativo di sanatoria tramite un'autorizzazione regionale rilasciata da ufficio non competente al controllo); (v) la determinazione della pena rientra nei poteri del giudice di merito ed è congrua rispetto al quadro normativo. Conseguentemente la condanna (in primo grado ridotta per le attenuanti a 2 mesi di arresto e 8.000 euro di ammenda, con sospensione condizionale) resta sostanzialmente confermata in quanto il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese e a versamenti a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44

    Norma penale che punisce la realizzazione di opere edilizie senza il preventivo titolo abilitativo; applicata alla costruzione in zona sismica anche se in legno

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95

    Previsione sanzionatoria per violazioni connesse a opere in zona sismica e obblighi connessi; ritenuta applicabile alla fattispecie

  • Legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (art. 118, art. 89 comma 2)

    disciplina regionale che consente la realizzazione di "strutture per l'esercizio dell'attività venatoria" senza titolo edilizio solo entro limiti dimensionali (superficie di sedime non superiore a 4 mq), limite rilevante per escludere l'esenzione nel caso concreto

  • Legge n. 157 del 1992, art. 12 comma 5

    Prevede la disciplina degli appostamenti fissi per la caccia a livello regionale; richiamata dalla difesa ma non sufficiente a esonerare dall'obbligo edilizio se violati i limiti e le competenze statali

  • Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2013

    Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo. Gli appostamenti fissi per la caccia, sotto questo profilo, non sono assimilabili, come sostiene la difesa regionale, alle serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001. Il perno del regime derogatorio, infatti, è costituito dalla mobilità delle serre, requisito di cui l'appostamento "fisso" di per sé non gode. Il legislatore regionale ha perciò valicato il limite determinato dall'art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, relativo alla estensione dei casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma "ulteriori", ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6. Ne consegue che la norma impugnata, avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa dello Stato esige il permesso di costruire, ha ecceduto dalla sfera di competenza concorrente assegnata dall'art. 117, terzo comma, Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto che una disciplina regionale che esoneri gli appostamenti fissi dall'obbligo del permesso di costruire possa eccedere la competenza regionale; enuncia il principio che la mobilità è elemento distintivo per l'assimilazione a casi di attività edilizia libera

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione per modalità dell'illecito, danni potenziali e comportamento successivo dell'imputato

  • Codice penale, art. 158

    Norma sulla prescrizione del reato; la Corte ha valutato la decorrenza del termine tenendo conto di elementi probatori (in particolare fattura di acquisto materiali) che indicano date incompatibili con la tesi della difesa

  • Codice di procedura penale, artt. 192, 533, 546, 606

    Richiamati in relazione ai profili procedurali e ai limiti di sindacato in sede di legittimità (esame dei mezzi di prova e motivazione); art. 606 disciplina i motivi di ricorso per cassazione

  • Costituzione, art. 117 (terzo comma)

    Richiamato nel contesto del riparto di competenze Stato-Regione in materia edilizia/urbanistica, con riferimento al potere statale di disciplinare i casi che richiedono permesso di costruire

Massime di principio

  • Una normativa regionale che esoneri determinate opere dall'obbligo del titolo edilizio può essere limitata dalla giurisprudenza costituzionale: occorre verificare contenuti e limiti espressi dalla legge regionale (es. limiti dimensionali) prima di ritenere valida l'esenzione
  • La qualificazione giuridica di un manufatto (es. "appostamento fisso per la caccia" vs "costruzione edilizia") dipende da valutazione complessiva delle prove e dei requisiti dimensionali e funzionali; il superamento di limiti previsti dalla disciplina regionale (es. 4 mq) è determinante
  • Per le opere realizzate in zona sismica la disciplina antisismica si applica anche alle strutture in legno e l'obbligo di preventiva comunicazione/progetto non può essere eluso con semplici qualificazioni alternative
  • La datazione del fatto utile a verificare l'intervenuta prescrizione può essere determinata da documenti materiali (es. fatture di acquisto) che, se incompatibili con la data di presunta ultimazione sostenuta dalla difesa, escludono la prescrizione
  • L'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile automaticamente: va valutata la concreta offensività, le modalità di esecuzione e il comportamento successivo (es. inosservanza di ordinanze di demolizione, tentativi di sanatoria non competenti)
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione e sulla valutazione delle prove è limitato; censure generiche o non specifiche sulla valutazione dei fatti sono spesso dichiarate inammissibili

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