Cassazione Penale, Sentenza n. 26975/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/09/2022 con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato, ai sensi dell'art. 168, quarto comma, c.p., la sospensione condizionale della pena (anni 1, mesi 4) precedentemente concessa con sentenza del 19/09/2019 divenuta definitiva il 14/12/2019, per la sussistenza di una causa ostativa rappresentata da una precedente condanna (sentenza del 08/06/2016, definitiva il 17/10/2016). La ricorrente ha contestato l'inosservanza e la erronea applicazione della legge ritenendo che il giudice della cognizione avesse ritenuto erroneamente la sua incensuratezza in base a un casellario giudiziale non aggiornato (datato 19/12/2014), e che tale errore dovesse essere fatto valere con i normali mezzi di impugnazione e non revocare il beneficio in sede esecutiva.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e conferma che il giudice dell'esecuzione ha correttamente revocato la sospensione condizionale della pena. La Corte richiama il principio secondo cui la sospensione condizionale non può essere concessa se esistono cause ostative anteriori al passaggio in giudicato. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 37345/2015) secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio quando la causa ostativa non risultava documentalmente nota al giudice della cognizione e il casellario agli atti non era aggiornato. Per tali ragioni la decisione del giudice della cognizione non è impeditiva della revoca in sede esecutiva. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 c.p.
Disciplina della revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva; il quarto comma è richiamato per la possibilità di revocare il beneficio quando era stato concesso in violazione di norme che vietano la concessione in presenza di cause ostative.
art. 163 c.p.
Limiti massimi della pena che possono essere cumulati nella concessione della sospensione condizionale; richiamato in relazione ai limiti alla reiterata concessione del beneficio.
art. 236 c.p.p.
Norma processuale richiamata dalla ricorrente (presumibilmente in tema di valutazione di documenti o acquisizione di atti), ma la Corte ritiene irrilevante per impedire la revoca in sede esecutiva quando la causa ostativa non era documentalmente nota.
art. 164 c.p.
Stabilisce i requisiti e le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; in particolare il secondo comma vieta la concessione a chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva, e il quarto comma limita la possibilità di concedere più volte il beneficio; la Corte afferma che la violazione di tali disposizioni legittima la revoca in sede esecutiva.
sentenza Corte costituzionale n. 95/1976
Richiamata in relazione all'interpretazione del quarto comma dell'art. 164 c.p. e alla disciplina della ripetuta concessione del beneficio.
Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione; la preclusione sul provvedimento concessivo è "debole" e non impedisce la verifica in sede esecutiva dei fatti precedenti al giudicato.
art. 616 c.p.p.
Norma che regola l'applicazione delle spese nei giudizi di legittimità; con essa la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa se sussistono cause ostative anteriori al passaggio in giudicato: se emergono tali cause, la concessione è viziata e il beneficio può essere revocato.
- La decisione che concede la sospensione condizionale è soggetta a "preclusione debole": il giudice dell'esecuzione può riesaminare la legittimità della concessione quando emergano fatti ostativi non documentalmente noti al giudice della cognizione.
- Se il casellario o altri documenti in atti non risultano aggiornati, il giudice dell'esecuzione può acquisire gli atti del giudizio e revocare il beneficio sulla base di precedenti non conosciuti al giudice di merito.
- L'errore del giudice di merito nell'accertamento dei fatti (es. uso di documentazione non aggiornata) non sempre preclude la revoca in sede esecutiva; tuttavia, errori procedurali o valutazioni documentali possono talora essere impugnati con i normali mezzi di impugnazione se tempestivamente esercitati.
- Per il difensore della parte convenuta: verificare sempre, prima di un'eventuale concessione di benefici, l'aggiornamento del casellario giudiziale e segnalare eventuali precedenti ostativi; in mancanza, è probabile che il beneficio sia revocabile in sede esecutiva.
- Per il P.M.: è legittimo chiedere la revoca del beneficio in esecuzione quando si dimostri che la concessione è avvenuta in violazione di norme che vietano la concessione per precedenti condanne.
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