Ordinanza n. 3806/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto Ministero dell'Interno del 30 aprile 2020 - notificato in data 7 giugno 2022 di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana n. K10/-OMISSIS- ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio era stata disposta una camera di consiglio istruttoria, anche in relazione alla possibile acquisizione della relazione riservata dei servizi di sicurezza. Il TAR ha rilevato che tale esigenza istruttoria è venuta meno, poiché il motivo ostativo originariamente considerato è stato superato in seguito al riesame amministrativo della domanda. L'amministrazione sta per adottare un nuovo diniego fondato su motivi ostativi ulteriori e diversi; tali nuovi motivi dovranno essere contestati dal ricorrente mediante motivi aggiunti o con un nuovo ricorso.
La decisione
Il TAR ha disposto la cancellazione dal ruolo della camera di consiglio istruttoria, ritenendo non più necessario acquisire la relazione riservata dei servizi di sicurezza. La pronuncia non decide nel merito la legittimità del diniego originariamente impugnato né i nuovi motivi ostativi, che dovranno essere eventualmente fatti valere in un successivo atto processuale contro il nuovo provvedimento amministrativo. Sono stati disposti gli adempimenti di segreteria e l'oscuramento delle generalità della parte per esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riesamina la domanda e supera il motivo ostativo oggetto dell'istruttoria giudiziale, viene meno la necessità di acquisire gli atti istruttori riferiti a quel motivo e il giudice può disporre la cancellazione della relativa camera di consiglio istruttoria.
- Un nuovo diniego amministrativo fondato su motivi ostativi ulteriori e diversi rispetto a quelli dell'atto impugnato costituisce un distinto oggetto di contestazione, da impugnare mediante motivi aggiunti o con un nuovo ricorso; la sua imminente adozione non consente al giudice di esaminarlo anticipatamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 473/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 20/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →